Rifiuti e Bonifiche

Comunicazione inizio attività per l'esercizio delle operazioni di recupero dei rifiuti non pericolosi: operazioni di messa in riserva - recupero di materia - recupero ambientale - recupero energetico - compostaggio

Descrizione del servizio

Per intraprendere l'attività di messa in riserva e/o recupero dei rifiuti speciali non pericolosi individuati nel D.M 5/2/98 e s.m.i. è necessario presentare apposita comunicazione alla Città metropolitana.

A chi è rivolto il servizio

A tutti i soggetti che intendano avviare un'attività di messa in riserva e/o recupero ai sensi dell' art. 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.

Quando è possibile ricorrere alla procedura semplificata

Trattandosi di titolo abilitativo all'esercizio, i presupposti essenziali per il ricorso alle procedure semplificate in mancanza delle quali non è ammesso l'inizio attività sono:

  • la costruzione dell'impianto e delle opere e infrastrutture connesse, ove richieste dal tipo di attività di recupero, siano state ultimate e siano agibili per lo svolgimento di attività;
  • le tipologie di rifiuti lavorati, le quantità trattate previste, le attività di recupero svolte, le materie prime ottenute, siano tassativamente quelle indicate dal DMA 05/02/1998 e s.m.i.;
  • il titolare della comunicazione abbia la piena disponibilità delle aree e degli immobili, impianti e strutture, consistente in possesso di titolo giuridico di proprietà, di locazione, o altro titolo;
  • lo stabilimento, ovvero l'area adibita ad attività di recupero, siano conformi alle norme tecniche indicate dal legislatore per lo svolgimento della attività per la quale si intende presentare comunicazione;
  • sussista la compatibilità urbanistica e sanitaria del sito sede dell'impianto certificata dal comune interessato sia in relazione agli immobili sia in rapporto all'attività di recupero di rifiuti;
  • nel caso in cui dal processo di recupero dei rifiuti si generassero delle emissioni in atmosfera, l'interessato abbia ottenuto l'autorizzazione da richiedere alla Direzione competente della Città metropolitana;
  • l'interessato abbia ottenuto il Nulla Osta del Piano di gestione delle acque meteoriche, di cui al Regolamento Regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R e s.m.i., rilasciato dall'Ente competente.

Come sapere se presentare una comunicazione ex. art. 216 o un'istanza di AUA

 

Link per informazioni.

Dove rivolgersi

Sportello Ambiente
Corso Inghilterra, 7 - 10138 Torino

Documenti necessari

Occorre presentare:
al SUAP competente per territorio la comunicazione da effettuarsi utilizzando l'apposita modulistica (word 156 KB) corredata dell'attestazione del versamento previsto nel D.M.A. 350/98, necessario per l'inserimento della ditta nel Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero.
La comunicazione è resa ai sensi del D.P.R. 445/00, sostituisce certificazioni e atti di notorietà e comporta, in caso di dichiarazione mendace o di esibizione di atti falsi, il decadere della validità dell'iscrizione e le relative responsabilità penali.

Tempi e costi del servizio

Tempi
L'esercizio delle operazioni di messa in riserva e/o recupero puograve; essere intrapreso decorsi 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di inizio attività da parte della Direzione competente, purché nel frattempo la stessa Direzione non abbia disposto con provvedimento motivato il divieto di inizio attività. Il termine di 90 giorni può essere interrotto una sola volta, al fine di acquisire dall'interessato elementi integrativi o di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'amministrazione e che essa non possa acquisire autonomamente. Il termine decorre nuovamente dal ricevimento dei dati richiesti.

Costi
Versamento del diritto di iscrizione al Registro delle Imprese che esercitano attività di recupero secondo le modalità e le quote stabilite dagli artt. 1 e 3 del D.M.A 350/98. Il versamento del diritto d'iscrizione annuale rappresenta condizione per l'efficacia del titolo all'esercizio; l'iscrizione è infatti sospesa, anche in assenza di formale provvedimento, qualora entro il termine previsto dall'art. 3 del D.M. 350/98 (30 aprile di ogni anno), il versamento non venga effettuato.

Il versamento deve essere effettuato sul c.c. postale n. 216101 intestato all'Amministrazione della Città metropolitana di Torino - Servizio Tesoreria. Nella causale del versamento devono essere indicati la denominazione dell'impresa, l'attività di recupero/autosmaltimento, la classe ai sensi del D.M. 350/98, la sede legale, la sede operativa, la Partita. IVA o Codice Fiscale, l'iscrizione per l'anno di interesse.

La variazione di classe di attività di cui al D.M. 350/98 deve essere comunicata e accompagnata da copia attestante il pagamento della quota integrativa. Le attività riferite alla nuova classe possono essere effettuate dal momento della comunicazione della variazione, purché venga data evidenza della capacità dell'impianto a mantenere l'efficienza di trattamento ovvero rispettare i criteri fissati dal D.M. 5/02/98 e s.m.i.

Durata e rinnovo

Durata
L'iscrizione rimane valida 5 anni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte della Città metropolitana di Torino e va rinnovata in caso di modifica sostanziale delle operazioni di recupero (modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero di cui all'allegato C del D.Lvo 152/06 o integrazioni di nuove tipologie di rifiuto, riferite al D.M. 5/2/98, non contenute nella comunicazione precedente).

Rinnovo
La comunicazione di rinnovo va presentata nelle stesse forme e con le stesse modalità della comunicazione di inizio attività. Il rinnovo, onde consentire la continuità dell'esercizio, va pertanto presentato almeno 90 giorni prima della data di scadenza dell'iscrizione.

Ai fini di cui sopra, vengono considerate modifiche sostanziali:

  • le integrazioni di nuove tipologie di rifiuto, riferite al D.M. 5/02/1998, non contenute nella comunicazione precedente;
  • l'incremento della superficie dell'area interessata dall'attività;
  • le modifiche o integrazioni alle operazioni di recupero di cui all'allegato C del D.Lvo 152/06;

Vengono considerate modifiche non sostanziali (da comunicare all'ufficio competente e comportano l'esercizio delle nuove attività dal giorno della comunicazione):

  • le variazioni o le integrazioni di codici CER riferiti alle tipologie di rifiuti già precedentemente comunicate;
  • le variazioni soggettive, cioè quelle relative a sede legale, titolarità, ragione sociale e organi societari;
  • la variazione quantitativa di rifiuto ritirato, riferita alla singola tipologia comunicata, tale da non comportare la modificazione della classe di iscrizione al Registro delle Imprese che effettuano attività di recupero.

Volturazione

Link per informazioni.

Riferimenti normativi

  • Artt. 214 e 216 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i.
  • D.M. 5 febbraio 1998
  • D.M. 186/06
  • D.M.A. 350/98
  • D.P.R. 445/00

Dirigente della Direzione

Pier Franco Ariano, Tel:0118616957; Mail:pierfranco.ariano@cittametropolitana.torino.it

Responsabile del procedimento

Stefania Alemani, Tel: 0118616818; Mail: stefania.alemani@cittametropolitata.torino.it

Istruttori

Cigliutti Patrizia, Tel: 0118616805; Mail:patrizia.cigliutti@cittametropolitana.torino.it

Inglima Modica Simone, Tel:0118616413; Mail:simone.inglimamodica@cittametropolitana.torino.it

Note

Si informa che la Direzione competente ha emanato il "Regolamento del procedimento relativo alle comunicazioni di inizio attività per il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, ai sensi dell'art. 33 del D. Lgs. 22 febbraio 1997 N. 22" approvato con D.C.P. 220732/2001 del 20/12/2001. Il testo della delibera è disponibile presso lo Sportello Ambiente o all'interno del sito Internet.