Risorse idriche

Disciplina agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide provenienti dai frantoi oleari

Nuova regolamentazione in materia di spandimenti di acque di vegetazione e di sanse umide

Un importante Regolamento in materia di disciplina agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide che derivano dalle operazioni di frangitura delle olive in tutte le fasi - dalla produzione fino all'applicazione al terreno - è stato approvato con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 7/R del 01 marzo 2010 "Disciplina dell'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari (Legge Regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" (Bollettino della Regione Piemonte n. 9 del 4 marzo 2010).

Tale nuova disciplina stabilisce alcuni criteri che devono essere rispettati per poter effettuare l'utilizzazione agronomica delle acque di vegetazione e delle sanse umide dei frantoi oleari. E' infatti necessario che tale utilizzo sia realizzato in modo agronomicamente corretto al fine di recuperare le sostanze nutritive ed ammendanti e l'acqua in esse contenute, nell'ottica di una gestione sostenibile del territorio senza, al contrario, essere causa di fenomeni di inquinamento a carico delle acque sotterranee o superficiali.

Vengono introdotte procedure amministrative obbligatorie per i soggetti che, anche singolarmente, entrano nelle fasi di produzione, stoccaggio e applicazione al terreno delle acque e delle sanse in argomento. Tali soggetti saranno tenuti a presentare una comunicazione esclusivamente a mezzo PEC almeno 30 giorni prima dello spandimento alla Città metropolitana.