Rumore

Classificazione acustica comunale

La classificazione acustica comunale (o zonizzazione acustica) consiste nella classificazione del territorio comunale in 6 zone con limiti diversi di tutela acustica. Le sei zone sono (Tabella A del D.P.C.M. 14/11/97 (pdf 21 KB)):

zonizzazione immagine
  • Classe I aree particolarmente protette
  • Classe II aree destinate ad uso prevalentemente residenziale
  • Classe III aree di tipo misto
  • Classe IV aree di intensa attività umana
  • Classe V aree prevalentemente industriali
  • Classe VI aree esclusivamente industriali.

Le zonizzazioni acustiche comunali permettono di limitare, ed in alcuni casi di prevenire, il deterioramento del territorio dal punto di vista dell'inquinamento acustico, come pure di tutelare le zone particolarmente sensibili. Si tratta di uno strumento tecnico e politico: tecnico perchè su di esso è basata l'applicazione della normativa sul rumore ambientale, rappresentando quindi il primo passo a livello locale verso la tutela del territorio dall'inquinamento acustico, politico in quanto permette di disciplinare l'uso del territorio e di controllare le modalità di sviluppo delle attività in esse inserite, mediante la distribuzione di attività rumorose e sensibili al rumore. Come strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale, la zonizzazione acustica va necessariamente coordinata con il P.R.G.C., e con ogni altro strumento di pianificazione territoriale.

Nel recepire le disposizioni a livello nazionale è stata emanata la Legge Regionale 52/2000 (pdf 37 KB) la quale prevede la classificazione acustica del territorio comunale, nonché le "Linee guida per la classificazione acustica del territorio" contenute nella D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85 - 3802 (pdf 174 KB) in attuazione dei disposti dell'art. 3, comma 3 lettera a) della Legge stessa.

La Legge Regionale 52/2000 attribuisce alle Province la funzione di favorire la composizione di eventuali conflitti tra comuni limitrofi e quella di esercitare, in via sostitutiva, le competenze comunali in caso di mancato adempimento all'obbligo di zonizzazione acustica. Inoltre, entro centoventi giorni dall'avvio della procedura, la Provincia può avanzare rilievi e proposte, che, come quelli avanzati dai comuni limitrofi e da ogni altro soggetto interessato, il comune può recepire o meno, in questo caso motivando puntualmente il mancato recepimento.

Per ogni uso ufficiale occorre in ogni caso richiedere la Classificazione Acustica ai Comuni, ma sul sito dell'Arpa Piemonte è possibile consultare un quadro d'insieme delle Classificazione acustiche comunali.