Valutazione Impatto Ambientale

Normativa

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Le procedure di VIA sono attualmente normate dal combinato disposto del D.Lgs. 152/2006 e smi "Norme in materia ambientale" e della l.r. 13/2023 e smi "Nuove disposizioni in materia di valutazione ambientale strategica, valutazione di impatto ambientale e autorizzazione ambientale integrata. Abrogazione della legge regionale 14 dicembre 1998, n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione)".

A partire dal 26 aprile 2015 è entrato in vigore il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015 n. 52 recante le "Linee guida per la verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle Regioni e delle Province Autonome", previsto dall’articolo 15 del Decreto Legge 91/2014 e che comporta il dimezzamento delle soglie per la fase di Verifica di VIA sulla base di criteri di sensibilità territoriali ed ambientali dettagliati nelle linee guida stesse. La Regione Piemonte,  in applicazione del citato Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, ha emanato la  Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB e, al fine di agevolare i Proponenti nella localizzazione delle aree del territorio regionale individuate come sensibili (in applicazione dei criteri specifici delle suddette linee guida per la verifica di assoggettabilità), ha fornito un elenco delle banche dati statali e regionali da utilizzare come riferimento per ciascuno dei criteri localizzativi elencati al paragrafo 4 delle linee guida.

A decorrere dal 21 luglio 2017 inoltre, con l'entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 recante "Attuazione della direttiva 2014/52/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2011/92/UE, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, ai sensi degli articoli 1 e 14 della legge 9 luglio 2015, n. 114", sono state introdotte modifiche ed integrazioni al D.Lgs. 152/2006 sia nelle procedure di VIA che nelle competenze relative alle categorie progettuali: per individuare correttamente l'Autorità Competente e la categoria progettuale di interesse occorre pertanto far riferimento al combinato disposto degli Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs.152/2006 e smi ed agli Allegati alla l.r. 13/2023 e smi.

È possibile infine inoltrare domanda di Valutazione preliminare nei casi previsti dall'art.6, comma 9 della D.Lgs. 152/2006 e smi: "per le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici finalizzati a migliorare il rendimento e le prestazioni ambientali dei progetti elencati negli allegati II, II-bis, III e IV alla parte seconda del presente decreto, fatta eccezione per le modifiche o estensioni di cui al comma 7, lettera d), il proponente, in ragione della presunta assenza di potenziali impatti ambientali significativi e negativi, ha la facoltà di richiedere all’autorità competente, trasmettendo adeguati elementi informativi tramite apposite liste di controllo, una valutazione preliminare al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare. L’autorità competente, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta di valutazione preliminare, comunica al proponente l’esito delle proprie valutazioni, indicando se le modifiche, le estensioni o gli adeguamenti tecnici devono essere assoggettati a verifica di assoggettabilità a VIA, a VIA, ovvero non rientrano nelle categorie di cui ai commi 6 o 7".

Eventuali ulteriori approfondimenti normativi in materia sono disponibili presso il sito della Regione Piemonte e presso il sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica