Valutazione Impatto Ambientale

Procedure di VIA

Descrizione dell'immagine descrizione dell'immagine

Come sancito dall'art.4 del D.Lgs. 152/2006 e smi, "la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana, contribuire con un miglior ambiente alla qualità della vita, provvedere al mantenimento delle specie e conservare la capacità di riproduzione degli ecosistemi in quanto risorse essenziali per la vita".

In tal senso la Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) è la procedura attraverso cui, mediante un unico procedimento tecnico-amministrativo, vengono preventivamente individuati, descritti e valutati in modo appropriato e per ciascun caso particolare, i possibili effetti prodotti sull'ambiente (inteso come un sistema complesso di risorse naturali, antropiche e delle loro interazioni) da determinati progetti privati o pubblici.

Tale procedura, attualmente normata dal combinato disposto del Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi e della l.r. 13/2023 e smi, valuta un dato progetto nel suo complesso anche in considerazione delle eventuali opere funzionalmente connesse. Essa si esplica in differenti “fasi” o procedure che il progetto è tenuto o meno a superare in funzione, essenzialmente, delle sue caratteristiche specifiche e del contesto di intervento e, in taluni casi, anche in funzione di specifiche scelte del proponente:

 

DIMEZZAMENTO SOGLIE

In seguito all'entrata in vigore delle “Linee Guida per la Verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale dei progetti di competenza delle regioni e province autonome, (…)” approvate con Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 30 marzo 2015 n. 52, è previsto il dimezzamento delle soglie relative alle categorie progettuali sottoposte alla procedura di Verifica di assoggettabilità a VIA in caso di cumulo con altri progetti, progetti che comportano rischio di incidenti e progetti localizzati in aree sensibili come nel merito dettagliato nell’ambito delle stesse Linee Guida ministeriali. La Regione Piemonte, in applicazione di tale Decreto, ha emanato la Circolare del Presidente della Giunta Regionale 27 aprile 2015, n. 3/AMB con la quale ha fornito ulteriori indicazioni operative.

VIA e PAUR

In seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104, in caso di progetti sottoposti a VIA di competenza regionale - e dunque anche in caso di progetti la cui competenza è delegata a questa CMTo - la presentazione di una domanda di VIA determina (e richiede) anche l’attivazione obbligatoria della procedura integrata e di coordinamento disciplinata all’art. 27-bis del citato D.Lgs. 152/2006 e smi e pertanto il proponente è tenuto a presentare all’Autorità competente un’istanza di VIA secondo le previsioni dell’art. 23, comma 1 del suddetto D.Lgs. n. 152/2006 e smi ma allegando anche tutta la documentazione e gli elaborati progettuali previsti dalle singole normative di settore per consentire la compiuta istruttoria tecnico-amministrativa finalizzata al rilascio di tutte le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi comunque denominati necessari alla realizzazione e all’esercizio del medesimo progetto ed indicati puntualmente in apposito elenco predisposto dal proponente stesso. In tale contesto procedurale si specifica che la VIA rappresenta uno dei procedimenti coordinati nell’ambito della procedura PAUR e dunque solo uno dei provvedimenti/atti di assenso che andranno a comporre il Provvedimento Autorizzatorio Unico finale di cui all’art. 27-bis del D.Lgs. n. 152/2006 e smi.

CATEGORIE PROGETTUALI

Le modifiche introdotte dal Decreto Legislativo 16 giugno 2017, n. 104 hanno riguardato sia le procedure sia le categorie progettuali e le relative le competenze: la Regione Piemonte, con l'emanazione della l.r. n. 13/2023 e smi, ha provveduto a riallineare le proprie categorie progettuali di riferimento per le procedure di VIA  alla disciplina nazionale introducendo, a sua volta, ulteriori specifiche per la corretta definizione delle competenze: per individuare correttamente l'Autorità competente e la categoria progettuale di interesse occorre pertanto far riferimento al combinato disposto degli Allegati alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e smi e degli Allegati alla l.r. n. 13/2023 e smi. In caso di opere o interventi di cui agli Allegati A e B che interessano più Autorità Competenti si applica la procedura di cui all’art. 3, comma 7 e seguenti della della l.r. n. 13/2023 e smi.

FASI PRELIMINARI

Il Proponente ha facoltà di richiedere l'avvio delle seguenti fasi preliminari alle procedure di VIA (facoltative):

  • Valutazione Preliminare (art. 6, comma 9 del D.Lgs. 152/2006 e smi) al fine di individuare l’eventuale procedura da avviare in caso di modifiche ai progetti di cui agli Allegati II, II-bis, III e IV alla Parte Seconda del medesimo Decreto
  • Fase Preliminare al PAUR (art. 26-bis del D.Lgs. 152/2006 e smi) per la definizione dei contenuti del SIA nonché delle condizioni per ottenere le autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi, comunque denominati, necessari alla realizzazione e all’esercizio del progetto

 

Ulteriori approfondimenti in materia sono disponibili accedendo al sito della Regione Piemonte ed al sito del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica