Economia turistica

Utilità - FAQ

Agenzie di Viaggi e Turismo
  1. Come si apre un'Agenzia di Viaggi e Turismo

    L'impresa deve presentare una Scia (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune dove ha sede l'agenzia utilizzando la modulistica regionale scaricabile dal sito della Regione Piemonte, previa verifica della denominazione che non deve coincidere con quella di comuni o regioni italiane e con la denominazione di altre Agenzie di Viaggio attive sul territorio regionale.

  2. Dove poter accedere alle informazioni, normativa e modulistica

    Vai alla seguente pagina del sito (segui il link).
  3. Denominazione dell'agenzia viaggi e turismo

    L'ufficio verifica la denominazione in conformità ai criteri stabiliti con Deliberazione della Giunta Regionale n.34-13373 del 22/10/2010 in applicazione dell'art.3 c.4 L.R.15/1988 che stabilisce “La denominazione non deve essere tale da ingenerare confusione nel consumatore e non deve coincidere con la denominazione di comuni o regioni italiane”.
  4. Quali moduli devono essere utilizzati per l'apertura di una nuova agenzia viaggi e variazioni

    Moduli SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) e moduli Comunicazioni di variazione e apertura Filiali approvati dalla Regione Piemonte e scaricabili direttamente dal sito tematico turismoregionale nonchè accedendo alla pagina informativa del canale tematico Economia Turistica della Città Metropolitana di Torino (segui il link).
  5. Quali sono i requisiti per l'apertura di un'agenzia di viaggi e turismo

    Sono i requisiti di cui alla L.R.15/1988, indicati nella modulistica Scia – Segnalazione Certificata di Inizio Attività – per comunicare l'inizio attività di agenzia di viaggi e turismo.
  6. Requisiti dell'agenzia on line

    Sono gli stessi dell'agenzia con vendita diretta al pubblico ad eccezione dei locali. Le agenzie che esercitano l'attività esclusvamente on line non necessitano, a norma dell'art.8 c.8 della L.R.15/1988, di appositi locali, applicandosi la normativa del Codice del turismo (D.Lgs.79/2011 e normativa regionale L.R.15/1988) e Codice del Consumo (D.Lgs.206/2005) a tutela del consumatore del servizio on line. Informazioni sui locali destinati all'attività dell'impresa sono riconducibili alla regolamentazione urbanistica del Comune.
  7. Direzione tecnica dell'agenzia

    Il titolare deve possedere I requisiti professionali di direzione tecnica di cui all'art.8 L.R.15/1988. Qualora il titolare non possieda le caratteristiche professionali richieste, le stesse devono essere possedute da altra persona, collaboratore o dipendente dell'agenzia, che assume le funzioni e la responsabilità di direttore tecnico.
  8. Sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni

    Il titolare deve proporre un nuovo direttore tecnico entro 90 giorni, pena la sospensione dell'attività fino alla nomina del nuovo direttore (art.8 c.3 L.R.15/1988).