Tutela Fauna e Flora

Principali regole pesca acque interne

PRINCIPALI MODALITÀ VIETATE IN TUTTE LE ACQUE SUPERFICIALI
  1. È vietato pescare, detenere, trasbordare, sbarcare, trasportare e commercializzare le specie di cui sia vietata la cattura in qualunque stadio di crescita, in violazione della normativa vigente.
  2. È vietato stordire, uccidere e catturare la fauna ittica con materiali esplosivi di qualsiasi tipo, con la corrente elettrica o con il versamento di sostanze tossiche o anestetiche nelle acque.
  3. È vietato catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, anche parziale, dei corpi idrici.
  4. È vietato utilizzare reti, attrezzi, tecniche o materiali non configurabili come sistemi di pesca sportiva, ai sensi dei regolamenti e delle leggi vigenti.
  5. È vietato utilizzre attrezzi per la pesca professionale nelle acque dove tale pesca non è consentita o senza essere in possesso del relativo titolo abilitativo.
  6. È vietato l'uso a strappo degli attrezzi con amo o ancoretta. S'intende uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce senza che lo stesso abbia abboccato l'esca.
  7. In tutte le acque è vietato usare come esca il sangue ed è vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, col sangue o con interiora di animali.
  8. È vietata la pesca da sopra ponti, passerelle e ogni altra opera di attraversamento dei corsi d'acqua.
  9. È vietata la pesca da natanti, salvo che nei bacini lacustri classificati acque principali. Non è consentito pescare durante la navigazione; la pesca è esercitata con motore spento e remi in barca. Fino all'arresto del natante gli attrezzi restano completamente smontati. Tali limitazioni non si applicano alla pesca professionale o con tirlindana. Durante la pesca da natante non è consentito l'uso dell'ecoscandaglio.
  10. È vietato usare reti ad una distanza inferiore a trenta metri da scale di risalita per i pesci e dalle dighe.
  11. L'uso del guadino è consentito solamente come mezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato.
  12. È vietata la pesca esercitata con le mani e la pesca con l'ausilio di qualsiasi fonte luminosa.
  13. È vietata la pesca subacquea.
  14. È vietato pescare attraverso aperture praticate nel ghiaccio.
  15. È vietato abbandonare esche, pesci residui o frammenti degli attrezzi di pesca o rifiuti lungo i corsi e specchi d'acqua o nelle loro adiacenze.
  16. È vietato pescare manovrando paratie, prosciugando i corsi o i bacini d'acqua, deviandoli o ingombrandoli con opere stabili o provvisorie, quali muri, ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, smuovendo il fondo delle acque, oppure impiegando altri sistemi di pesca non previsti dalla legge in vigore.
  17. È vietato pescare durante il prosciugamento completo. In caso di prosciugamento parziale è permessa esclusivamente la pesca con la canna.
  18. È vietato collocare reti e apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso i fiumi o altri corpi idrici occupando più di un terzo della loro larghezza.
  19. Al raggiungimento di un limite giornaliero di quantitativo di pescato trattenuto previsto è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

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ATTREZZI E MODALITÀ DI PESCA ACQUE CIPRINICOLE E SALMONICOLE

Nelle acque classificate "CIPRINICOLE" (tutte le acque non salmonicole dove si rileva la presenza di fauna ittica) a ogni pescatore dilettante munito di valida licenza, è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi e secondo le modalità sotto specificate:

  • un massimo di 2 canne, con o senza mulinello, da usarsi entro lo spazio non superiore ai m 3 e con lenza armata da un massimo di 5 ami con esche naturali o di 5 esche artificiali;
  • una bilancia con lato massimo della rete di m 1,50 montata su palo di manovra non superiore a m 5 di lunghezza. Il lato delle maglie non deve essere inferiore a mm 15 da misurarsi ad attrezzo bagnato. L'uso della bilancia è consentito unicamente dalla sponda a greto e piede asciutto e sono vietate apparecchiature atte a facilitarne il sollevamento;
    N.B.: L'uso della bilancia è sempre vietato nelle rogge, canali e fontanili e nel periodo dal 1 aprile al 15 luglio
  • il pescatore dilettante può detenere ed usare, per ogni giornata di pesca, non più di 1 kg di larve di mosca carnaria e non più di 2 kg di altra pasturazione.

Nelle acque classificate "SALMONICOLE" (tutte le acque in cui vivono o possono vivere prevalentemente pesci appartenenti ai salmonidi) ai pescatori muniti di valida licenza per la pesca dilettantistica è consentito l'uso personale dei seguenti attrezzi:

  • 1 sola canna armata di 1 singola esca naturale o 4 mosche artificiali o 1 singola altra esca artificiale;

è invece vietato:

  • il sistema di pesca con l'uso di camole o mosche artificiali con zavorra affondante terminale radente il fondo;
  • usare larve o stadi giovanili di mosca carnaria o altre specie di ditteri, pesce vivo o morto, sangue comunque preparato o diluito o esche che ne contengano, interiora di animali;
  • l'uso e la detenzione di ogni forma di pasturazione;
  • l'esercizio della pesca nel periodo di tutela riproduttiva dei salmonidi ossia dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba dell'ultima domenica di febbraio dell'anno successivo.
  • Nei laghi montani collocati al di sopra dei 1000 m di altitudine è vietata la pesca nei confronti di ogni specie ittica presente, dal tramonto della prima domenica di ottobre all'alba della prima domenica di giugno dell'anno successivo. (vedi DGP 32-638 del 26/01/2010)

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ORARI DI PESCA

La pesca è vietata a partire da un'ora dopo il tramonto sino ad un'ora prima dell'alba.
Con la Deliberazione della Giunta Provinciale n. 413-14388 del 28 aprile 2011 è stata autorizzata la pesca alla Carpa (Cyprinus carpio) senza limitazioni di orario nei seguenti corpi idrici:
- lago Sirio in comune di Ivrea (acqua in gestione FIPSAS)
- lago Pistono in comune di Montalto Dora (acqua in gestione FIPSAS)
- lago Piccolo in comune di Avigliana (acqua in gestione FIPSAS)
- fiume Po, tratto scorrente nel territorio provinciale.
Durante le ore notturne il pescatore è tenuto inoltre al rispetto delle sottoriportate prescrizioni:
- divieto di detenzione di specie ittiche diverse dalla carpa;
- rilascio di eventuali altri pesci catturati accidentalmente, fatta eccezione per quelli appartenenti alle specie alloctone di cui all’allegato C del D.P.G.R. 10/01/2012 n. 1/R
- obbligo di reimmissione in acqua delle carpe di dimensioni superiori ai 60 cm di lunghezza.
Si ricorda inoltre che vige sempre il periodo di divieto di pesca previsto per la specie carpa dal 1° al 30 giugno.
 

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PERIODI, LUNGHEZZE MINIME, NUMERO GIORNALIERO CONSENTITI PER LA PESCA DELLA FAUNA ITTICA

Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale

SPECIE

MISURA MINIMA (cm)

INIZIO DIVIETOFINE DIVIETONUMERO MASSIMO PER GIORNATA DI PESCA
ANGUILLA (Anguilla anguilla) La pesca è attualmente vietata
CAGNETTA (Salaria fluviatilis) nessun limite
AGONE (Alosa fallax lacustris)  20 15 maggio 15 giugno -
CHEPPIA (Alosa fallax nilotica) nessun limite
COBITE (Cobitis taenia) nessun limite
SCAZZONE (Cottus gobio) nessun limite
ALBORELLA (Alburnus alburnus alborella) - 15 maggio 15 giugno -
BARBO (Barbus plebejus) 25 1 giugno 30 giugno  -
BARBO CANINO (Barbus meridionalis)  - 1 giugno 30 giugno  -
CARPA (Cyprinus carpio)  35 1 giugno 30 giugno  -
CAVEDANO (Leuciscus cephalus)  - 1 giugno 30 giugno  -
GOBIONE (Gobio gobio) nessun limite
LASCA (Chondrostoma genei) nessun limite
PIGO (Rutilus pigus)  20 1 aprile 30 aprile  3
SANGUINEROLA (Phoxinus phoxinus) nessun limite
SAVETTA (Chondrostoma soetta)  - 15 maggio 15 giugno  3
SCARDOLA (Scardinius erythrophtalmus) nessun limite
TINCA (Tinca tinca) 25 1 giugno 30 giugno  3
TRIOTTO (Rutilus erythrophthalmus) nessun limite
VAIRONE (Leuciscus souffia) nessun limite
LUCCIO (Esox spp.)  60 1 febbraio 31 marzo

(Divieto di trattenimento della specie su tutto il territorio della Città Metropolitana di Torino)

Decreto del Sindaco metropolitano n. 158 del 7 dicembre 2021

BOTTATRICE (Lota lota) nessun limite
GHIOZZO PADANO (Padogobius martensi) nessun limite
PERSICO REALE (Perca fluviatilis)  18 25 aprile 31 maggio  10
SALMERINO ALPINO (Salvelinus alpinus)  22 tramonto prima domenica di ottobre alba ultima domenica di febbraio  8
TROTA FARIO (Salmo trutta trutta)  22 tramonto prima domenica di ottobre alba ultima domenica di febbraio  8
TROTA MARMORATA e suoi ibridi (Salmo trutta marmoratus)  35 tramonto prima domenica di ottobre alba ultima domenica di febbraio  2
BONDELLA(Coregonus oxyrhynchus)  30 15 dicembre 15 gennaio  8
COREGONE o LAVARELLO (Coregonus lavaretus)  35 15 dicembre 15 gennaio  8
TROTA IRIDEA (Onchorhynchus mykiss)

20
(solo sul territorio della Città Metropolitana di Torino)
DGP 32-638 del 26/01/2010

tramonto prima domenica di ottobre alba ultima domenica di febbraio  10
TEMOLO (Thymallus thymallus)  35 tramonto prima domenica di ottobre alba prima domenica di giugno

 (Divieto di trattenimento della specie su tutto il territorio della Città Metropolitana di Torino)

Decreto del Sindaco metropolitano n. 158 del 7 dicembre 2021

N.B.: - Con Decreto del Sindaco metropolitano n. 158 del 07.12.2021 (formato pdf 4,43 MB) è stato vietato il trattenimento di qualunque esemplare delle specie temolo (Thymallus spp.) e luccio (Esox spp.) in tutte le acque scorrenti nel territorio della Città Metropolitana di Torino per il triennio 2022-2024. Nello stesso atto anche il divieto di trattenimento della Trota marmorata (Salmo marmoratus) e suoi ibridi nel Fiume Po nell'intero tratto scorrente nel territorio della Città Metropolitana di Torino e sul Torrente Pellice nel tratto compreso dal ponte in località Montebruno nei comuni di Garzigliana/Cavour sino alla confluenza con il fiume Po e il divieto di trattenimento della Trota mediterranea (Salmo ghigii) e suoi ibridi nel Torrente Ripa dalle origini al ponte Terribile in comune di Sauze di Cesana, affluenti e defluenti compresi, e sul Torrente Chisone dalle origini al ponte das Itreit in località Laval in comune di Pragelato, affluenti e defluenti compresi.

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PESO MASSIMO PER GIORNATA E ALTRI LIMITI

Il limite di peso che può essere trattenuto per ogni giornata di pesca non può complessivamente superare i 5 chilogrammi. Dal calcolo del peso vengono detratti gli esemplari delle specie di cui all'allegato C del Regolamento 1/R del 10 gennaio 2012 o per cui è previsto un limite numerico giornaliero ed il pesce più pesante delle rimanenti specie.

Il limite giornaliero dei pesci appartenenti alle diverse specie della famiglia Salmonidae (Salmerino alpino, Trota fario, Trota marmorata e suoi ibridi, Bondella, Coregone o Lavarello) non può superare complessivamente la quota di 8 esemplari; nel calcolo della quota non vengono considerati gli esemplari di Trota iridea.

Si ricorda ancora che al raggiungimento di un limite giornaliero di quantitativo di pescato trattenuto previsto è fatto obbligo di cessare l'attività di pesca.

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