Parchi e aree protette

Flora spontanea

Non è permesso:
  • L'asportazione, il trasporto e il commercio della cotica erbosa, della lettiera e dello strato superficiale dei terreni pubblici o privati;
  • Il danneggiamento o la distruzione della vegetazione spontanea nei laghi, paludi e terreni di ripa;
  • La raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione e il commercio di parti (sia allo stato fresco sia secco) della specie vegetali a protezione assoluta di cui all'elenco allegato alla L.R. 32/82;
  • La raccolta di specie non incluse nell'elenco allegato alla L.R. 32/82 con estirpazione degli organi sotterranei o in misura superiore a 5 esemplari;
  • La raccolta di piante officinali senza l'autorizzazione del Presidente della Comunià Montana o del Sindaco per i territori non classificati montani;
  • Il danneggiamento di piante officinali;
  • La coltivazione e la raccolta di piante officinali indigene ed esotiche senza il possesso di diploma di erborista;
  • La vendita al minuto di piante officinali che non sia effettuata da raccoglitori autorizzati o da farmacisti;
  • La detenzione di piante officinali in quantità superiori a quelle previste dal del R.D. 772 del 26/05/1932.