Parchi e aree protette

Fuoristrada

Non è permesso:
  • Compiere attività fuori strada con mezzi motorizzati su tutto il territorio regionale al di fuori dei percorsi a fini turistici e sportivi individuati dalle Amministrazioni comunali e opportunamente segnalati;
  • Praticare attività fuori strada con mezzi motorizzati su sentieri di montagna e mulattiere;
  • Percorrere con mezzi motorizzati piste e strade forestali munite di apposito cartello recante gli estremi della seguente legge: L.R. 45/89;
  • Transitare su strade interdette al traffico motorizzato da Province e Comuni per fini di tutela ambientale;
  • Parcheggiare nei prati, in zone boschive e su terreni agricoli;
  • Calpestare prati destinati a sfalcio nonchè i terreni sottoposti a coltura anche se non cintati e segnalati.
Chiarimenti:

Le strade e piste ad uso agro-silvo pastorale sono interdette al passaggio di veicoli a motore con l'eccezione di quelli impiegati nei lavori agricoli e forestali, dei mezzi di vigilanza ed antincendio, dei mezzi dei proprietari, o conduttori dei fondi serviti, nonchè dei mezzi di chi debba accedere ai luoghi per motivati scopi professionali o accedere a strutture agrituristiche.

Per percorso fuoristrada vietato, si intende qualunque percorso al di fuori delle strade vere e proprie (comunali, provinciali, ecc...); quindi non si può transitare e parcheggiare su terreni coltivati, greti o sponde di torrenti, zone boschive, praterie ecc..., anche quando non vi siano apposti cartelli di divieto.

Attenzione particolare va posta su quei terreni per cui il passaggio abusivo, anche ripetuto, di veicoli hanno creato tracce che possono far pensare ad una strada, ma che in realtà non lo è, oppure potrebbe trattarsi di passaggio interpoderale riservato ai proprietari dei fondi (poderi).