Esami finali corsi somministrazione di alimenti e bevande e Agenti e rappresentanti di commercio

Avviso agli operatori dei Corsi di formazione professionale per l'esercizio di un'attività di commercio al dettaglio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande (DGR 31/07/2015 n. 24-1951) e corsi di formazione professionale per agente e rappresentante di commercio (DGR 12/07/2012 n. 33-4150) – Allievi ammessi ma assenti o non idonei all'esame.

Le discipline dei corsi di cui sopra prevedono, per gli allievi ammessi ma assenti o non idonei all' esame, la possibilità (per una sola volta) di essere riammessi gratuitamente alla successiva prima utile sessione di prove, previa facoltà di frequenza gratuita per un minimo di 30 ore. Nel caso in cui in detta sessione di prove d'esame risultassero nuovamente assenti o inidonei, hanno l'obbligo di ripetere l'intero corso. Di seguito, le modalità per la richiesta/gestione degli esami finali:

Allievi assenti
  • Se l'allievo non si presenta all'esame, deve essere indicato assente nella colonna esito del verbale e, nel campo osservazioni, deve essere fatto esplicito riferimento al diritto di ripetere l'esame.
  • In caso di assenza, il Sistema informatico consente la gestione di un altro esame sul medesimo corso.
  • L'agenzia formativa dovrà richiedere nuovamente la commissione d'esame per il corso al quale l'allievo è iscritto e sul quale risulta assente alle prove finali. La richiesta dovrà essere trasmessa attraverso il Sistema informatico (Sistemapiemonte – Gestione scrutini ed esami finali); in fase di gestione dell'esame, l'applicativo proporrà solo l'allievo/gli allievi precedentemente assenti.
  • Per ragioni di economicità, l'agenzia formativa dovrà concordare con la CCIAA di Torino le date e la possibilità di far sostenere l'esame al proprio allievo unitamente agli esami di un altro corso.
  • Se il corso a cui abbinare l'esame bis è a titolarità della stessa agenzia formativa, sarà nominata un'unica commissione d'esame nella quale saranno accorpati i due corsi. Se invece l'esame bis sarà abbinato ad un corso appartenente ad agenzia formativa diversa, saranno nominate due commissioni congiunte che condivideranno presidente ed esperti (quindi comunque un'unica commissione per i due corsi).

 

Allievi non idonei

  • Per consentire all'allievo avente diritto di ripresentarsi all'esame, è necessario che l'agenzia formativa abbia, in fase di svolgimento o in programmazione, un altro corso finalizzato alla medesima abilitazione/idoneità. Il candidato dovrà essere iscritto nel nuovo corso con l'attribuzione di un credito formativo a copertura dell'intero percorso (100 ore), diventerà a tutti gli effetti allievo del nuovo corso e potrà così sostenere l'esame.
  • Se l'agenzia formativa nella quale il candidato ha sostenuto l'esame non eroga altri corsi o non ha in programma l'avvio di attività formative idonee, oppure il candidato ha urgenza di sostenere le prove, lo stesso può rivolgersi ad un'altra agenzia formativa per verificare la possibilità di sostenere l'esame in tempo utile. Anche in questo caso, il candidato dovrà essere iscritto nel corso individuato con l'attribuzione di un credito formativo a copertura dell'intero percorso (100 ore).
  • Nell' attribuzione del credito, l'operatore dovrà dare evidenza che si tratta di reiterazione dell'esame ai sensi della DGR......, indicare l'identificativo del corso frequentato dall'allievo e, se necessario, riportare l'agenzia di provenienza.

Nell'interesse dell' utenza, al fine di rilasciare certificazioni complete e coerenti con i format regionali e garantire la tracciabilità degli allievi e delle relative idoneità, non sarà più possibile richiedere commissioni d'esame e gestire esami senza utilizzare il Sistema informatico (Sistemapiemonte – Gestione scrutini ed esami finali).

La gestione informatica degli esami è obbligatoria ed è prevista dalle disposizioni di dettaglio sulle commissioni esaminatrici approvate con determinazione regionale 58/2012, anche la gestione dei cosiddetti esami bis per gli allievi assenti o non idonei all'esame è soggetta alle disposizioni di cui sopra e non saranno più concesse deroghe.

Con riferimento alla facoltà di frequenza gratuita per un minimo di 30 ore, la stessa è garantita se l'allievo viene inserito in un nuovo corso a titolarità della stessa agenzia formativa presso la quale ha frequentato e sostenuto il primo esame, mentre nel caso in cui il candidato si rivolga ad agenzia formativa diversa, la possibilità di frequentare le 30 ore è a discrezione dell'agenzia formativa che accoglie.