NORMATIVA DI RIFERIMENTO, MODALITA' DI SVOLGIMENTO E GESTIONE
La nuova disciplina delle commissioni esaminatrici, approvata con D.G.R. n. 31-2441/2011, definisce la composizione delle commissioni d’esame, prevede la costituzione di elenchi regionali da cui attingere per individuare i presidenti e gli esperti, indica i compensi da erogare ai commissari.
Nelle Disposizioni di dettaglio sono reperibili tutte le indicazioni per la gestione degli esami, e sono elencati i compiti dell'agenzia formativa, del presidente e dei commissari.
Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici
- Nuova disciplina delle commissioni esaminatrici (pdf 603 Kb)
- D.G.R. 31-2441/2011 (pdf 443 Kb)
- Nuova disciplina per il calcolo del rimborso delle spese di viaggio dei componenti delle commissioni esaminatrici - D.G.R. 6-4702/2017 (pdf 68 Kb)
Disposizioni di dettaglio commissioni esami
- Disposizioni di dettaglio (pdf 65 Kb) - Allegato 1 alla DGR n. 58/2012 (pdf 1 Mb)
In caso di corsi "normati" da specifica disciplina di settore, gli esami si dovranno svolgere in coerenza con la suddetta disciplina specifica e, per tutti gli aspetti non regolamentati dalla stessa, saranno applicate le disposizioni generali sugli esami
Atti di costituzione e nomina delle commissioni in città metropolitana di Torino
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Commissioni tipo e integrate
- Costituzione e nomina delle Commissioni d’esame ai sensi della D.G.R. 31-2441/2011 e della D.G.P. n. 703-3779/2013. Determinazione del Dirigente 224-40397/2013(pdf 30 KB)
- Costituzione e composizione delle Commissioni d'esame (pdf 16 KB)
- Elenco dei Presidenti di Commissione (pdf 20 KB)
Le commissioni esaminatrici sono, di norma, composte da un presidente, un esperto del mondo del lavoro e un esperto della formazione (commissioni tipo).
Per alcuni tipi di corso è prevista l'integrazione con ulteriori componenti (commissioni tipo-integrate), per altri la composizione delle commissioni è definita dalla normativa di settore. Le commissioni disciplinate da normativa di settore generalmente sono costituite da un presidente e da un numero variabile di esperti/rappresentanti di enti, associazioni di categoria, organismi vari, in coerenza con quanto definito dalla disciplina specifica.
Commissioni esaminatrici - composizione (modelli)
1. COMMISSIONE TIPO - D.G.R. n. 31-2441/2011
- Presidente
- Esperto del mondo del lavoro
- Esperto della formazione
Le Commissioni sono regolarmente costituite in presenza di tutti i 3 componenti o dei loro sostituti.
2. COMMISSIONI TIPO INTEGRATE con ulteriori componenti come previsto dalla normativa di settore.
Le Commissioni sono regolarmente costituite in presenza di tutti i 3 componenti previsti dalla commissione TIPO e dai componenti integrativi secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento.
Le commissioni integrate si riferiscono ai seguenti corsi:
OPERATORE SOCIO SANITARIO
D.G.R. n. 31-2441/2011, D.G.R. n. 46 -5662/2002
- Presidente
- Esperto del mondo del lavoro
- Esperto della formazione
- Un Esperto del settore sociale designato dalla Città metropolitana e individuato dall’Ente gestore socio-assistenziale titolare del corso
- Un esperto del settore sanitario designato dalla Regione
- Il Responsabile del corso
PROFESSIONI LEGATE ALLA GESTIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
D.G.R. n. 31-2441/2011, D.G.R. n. 1-5736/2007, D.G.R. 13-43/2016
- Addetto rimozione bonifica smaltimento rifiuti contenenti amianto;
- Responsabile tecnico rimozione bonifica smaltimento rifiuti contenenti amianto;
- Responsabile del controllo e coordinamento delle attività manutentive dei materiali contenenti amianto e redattore piani di manutenzione e controllo.
- Presidente
- Esperto del mondo del lavoro
- Esperto della formazione
- Un rappresentante del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SP.re.SAL.)
ESTETISTA (900 ore – 300 ore)
D.G.R. n. 31-2441/2011- Art. 6 , comma 4, L. n. 1/1990 - Art. 11, comma 4, L.R.n. 54/1992, Nota Regione Piemonte Direzione Istruzione, Formazione Professionale e Lavoro Settore Standard Formativi prot. n. 1413 del 12/01/2012
- Presidente
- Esperto del mondo del lavoro
- Esperto della formazione
- Un esperto designato dalle organizzazioni provinciali delle Organizzazioni della categoria a struttura nazionale
- Un esperto designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti più rappresentative a livello nazionale
- Il presidente della Commissione Provinciale per l’Artigianato o un suo delegato (componente non più previsto a seguito della soppressione delle CPA – L.R. n. 5/2013)
- Un docente delle materie fondamentali del corso
3. COMMISSIONI DISCIPLINATE DA NORMATIVA DI SETTORE (escluse dall'ambito di aplicazione della DGR 31-2441/2011)
ACCESSO ED ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE E ACCESSO ALL’ESERCIZIO DEL COMMERCIO RELATIVAMENTE AL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE (Idoneità)
D.G.R. n. 24-1951/2015
- Un dirigente o un funzionario della competente CCIAA, da questa designato e nominato dalla Città metropolitana in qualità di Presidente
- Un esperto in materia di igiene e sicurezza alimentare scelto nell’ambito del Dipartimento di prevenzione delle ASL , designato da parte del direttore del Dipartimento di prevenzione dell’ASL territorialmente competente
- Un docente di scuola secondaria di tecnica commerciale designato dalla CCIAA competente
- Un esperto di merceologia designato dalla CCIAA competente
La commissione è integrata da un rappresentante della struttura formativa con le funzioni di segretario, il segretario non concorre al raggiungimento del numero legale necessario alla costituzione della commissione stessa.
La commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti oltre il Presidente.
AGENTI E RAPPRESENTANTI DI COMMERCIO (Idoneità)
D.G.R. n. 33-4150/2012
- Un dirigente o un funzionario della competente CCIAA, da questa designato e nominato dalla Città metropolitana in qualità di Presidente
- Un docente di scuola secondaria di secondo grado di diritto, designato dalla CCIAA competente
- Un docente di scuola secondaria di secondo grado di diritto commerciale o tecnica commerciale, designato dalla CCIAA competente
La commissione è supportata da un rappresentante della struttura formativa che ha organizzato il relativo corso e che svolge funzioni di segretario.
La commissione d’esame è legalmente costituita con la presenza di tutti e tre i suoi componenti.
CONDUTTORE IMPIANTI TERMICI (Idoneità)
D.G.R. n. 1-157/2010, D.D. n. 276/2015
- Il Dirigente del Servizio Ambiente della Città metropolitana competente per territorio o un suo delegato, con funzioni di Presidente
- Tre esperti nelle materie oggetto del corso di cui:
- uno designato dall’Agenzia Regionale per la protezione Ambientale del Piemonte
- uno designato dalla Direzione Regionale del Ministero Lavoro e Politiche Sociali
- uno designato dall’ente gestore del corso
La commissione si intende validamente costituita con la metà più uno dei componenti, tra cui necessariamente il Presidente.
PROFESSIONI TURISTICHE
L.R. n. 33/2001 e s.m.i. - D.G.R. n. 27-11643/2009 e s.m.i.
GUIDA TURISTICA (Abilitazione)
- Un dirigente della Città metropolitana o suo delegato, con funzioni di Presidente
- Tre esperti nelle materie indicate nel programma d’esame:
- uno designato dalla Provincia
- uno designato dall’ente organizzatore del corso scelto, di norma, tra i docenti del corso
- uno designato congiuntamente dalle Soprintendenze competenti per il territorio piemontese
- Un docente per ciascuna delle lingue straniere oggetto dell’esame?
- Un segretario designato dall’ente organizzatore del corso.
Gli esperti chiamati a far parte della Commissione dovranno avere un titolo di studio attinente alla propria materia o, in alternativa, un’esperienza almeno triennale nel settore. Nella Commissione deve essere necessariamente presente almeno un esperto nella materia "Il territorio e la sue risorse". Qualora i nominativi degli esperti indicati dalle Soprintendenze non vengano comunicati in tempo utile per la nomina della commissione d’esame la Provincia provvede alla nomina di esperti che possono essere scelti anche tra i docenti del corso.
NB: Con l'approvazione della legge 97/2013, art. 3 , il valore dell'abilitazione per Guida Turistica
rilasciata a livello regionale è stata esteso a tutto il territorio nazionale. Considerato che è in
atto una revisione della normativa regionale, attualmente in contrasto con la suddetta legge, i
corsi per guida turistica e i relativi esami di abilitazione sono sospesi. (circolare Regione
Piemonte Direzione Istruzione, Formazione Professionale Lavoro prot. n. 16.070.050 del
28/10/2013)
ACCOMPAGNATORE TURISTICO (Abilitazione)
- Un dirigente della Città metropolitana o suo delegato, con funzioni di Presidente
- Tre esperti nelle materie indicate nel programma d’esame:
- uno designato dalla Provincia
- uno designato dall’ente organizzatore del corso scelto, di norma, tra i docenti del corso
- uno designato dalle associazioni di categoria delle agenzie di viaggio e turismo
- Un docente per ciascuna delle lingue straniere oggetto dell’esame;
- Un segretario designato dall’ente organizzatore del corso.
Gli esperti chiamati a far parte della Commissione dovranno avere un titolo di studio attinente alla propria materia o, in alternativa, un’esperienza almeno triennale nel settore. Nella Commissione deve essere necessariamente presente almeno un esperto in geografia turistica e in tecnica turistica. Qualora il nominativo dell’esperto indicato dalle associazioni di categoria delle agenzie di viaggio e turismo non venga comunicato in tempo utile per la nomina della commissione d’esame, la Provincia provvede alla nomina di un esperto che può essere scelto anche tra i docenti del corso.
ACCOMPAGNATORE NATURALISTICO O GUIDA ESCURSIONISTICA AMBIENTALE (Abilitazione)
- Un dirigente della Città metropolitana o suo delegato, con funzioni di Presidente
- Tre esperti nelle materie indicate nel programma d’esame:
- uno designato dalla Provincia
- uno designato dall’ente organizzatore del corso scelto, di norma, tra i docenti del corso
- uno designato dagli Enti di gestione dei parchi e riserve naturali ed eventuali Parchi nazionali presenti sul territorio provinciale
- Un segretario designato dall’ente organizzatore del corso
Gli esperti chiamati a far parte della Commissione dovranno avere un titolo di studio attinente alla propria materia o, in alternativa, un’esperienza almeno triennale nel settore. Nella Commissione deve essere necessariamente presente almeno un esperto nelle materie contenute nel modulo “Scienze naturali”. Qualora il nominativo dell’esperto indicato dai Parchi non venga comunicato in tempo utile per la nomina della commissione d’esame, la Provincia provvede alla nomina di un esperto che può essere scelto anche tra i docenti del corso.
ACCOMPAGNATORE DI TURISMO EQUESTRE (Abilitazione)
- Un dirigente della Città metropolitana o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- Tre esperti nelle materie indicate nel programma d’esame:
- uno designato dalla Provincia
- uno designato dall’ente organizzatore del corso scelto, di norma, tra i docenti del corso
- uno designato dalla/e ATL presente/i sul territorio provinciale
- Un segretario designato dall’ente organizzatore del corso
Gli esperti chiamati a far parte della Commissione dovranno avere un titolo di studio attinente alla propria materia o, in alternativa, un’esperienza almeno triennale nel settore. Nella Commissione devono essere necessariamente presenti almeno due esperti nelle materie equestri. Qualora il nominativo dell’esperto indicato dalla/e ATL non venga comunicato in tempo utile per la nomina della commissione d’esame, la Provincia provvede alla nomina di un esperto che può essere scelto anche tra i docenti del corso. Ai fini del conseguimento congiunto di patenti federali la Commissione può essere integrata in base alla normativa FISE.
ACCOMPAGNATORE CICLOTURISTICO (Abilitazione)
- Un dirigente della Città metropolitana o suo delegato, con funzioni di Presidente
- Tre esperti nelle materie indicate nel programma d’esame:
- uno designato dalla Provincia
- uno designato dall’ente organizzatore del corso scelto, di norma, tra i docenti del corso
- uno designato dalla/e ATL presente/i sul territorio provinciale
- Un segretario designato dall’ente organizzatore del corso
Gli esperti chiamati a far parte della Commissione dovranno avere un titolo di studio attinente alla propria materia o, in alternativa, un’esperienza almeno triennale nel settore. Nella Commissione devono essere necessariamente presenti un esperto della materia “territorio e sue risorse” ed un esperto della materia “tecnica ciclistica”.
Qualora il nominativo dell’esperto indicato dalla/e ATL non venga comunicato in tempo utile per la nomina della commissione d’esame, la Provincia provvede alla nomina di un esperto che può essere scelto anche tra i docenti del corso.
Ai fini del conseguimento congiunto di patenti federali la Commissione può essere integrata in base alla normativa FCI.
Il Presidente e l'esperto del mondo del lavoro sono individuati tra i soggetti iscritti negli elenchi regionali in base a criteri definiti dalla Regione Piemonte, l'esperto della formazione professionale è designato dall'agenzia formativa titolare del corso. Eventuali componenti aggiuntivi saranno individuati dagli Enti competenti.
Elenchi dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro
- Gli elenchi regionali aggiornati dei Presidenti e degli Esperti del mondo del lavoro per le commissioni ai sensi della DGR 31-2441/2011, sono disponibili sulla pagina del sito della Regione Piemonte dedicata alla Gestione degli esami.
Per l'individuazione dei Presidenti dall'elenco regionale si adotta, di norma, il criterio della rotazione, tenendo conto, per ragioni di economicità, della vicinanza della residenza/ domicilio alla sede d'esame, salvo casi di urgenza o particolari necessità che richiedano specifiche competenze di settore o di sistema.
Anche per l'individuazione degli Esperti del mondo del lavoro, fatto salvo il criterio della competenza, valgono i criteri di rotazione ed economicità previsti per i Presidenti.
Criteri e modalità di nomina delle Commissioni d'esame
- Definizione criteri e modalità di nomina delle Commissioni d'esame dei corsi di formazione professionale DGP 703–37793/2013 (pdf 26 Kb)
- Criteri e procedure di nomina delle commissioni esaminatrici D.G.R. 27-2947/2016 (pdf 50 KB)
Commissioni escluse dall'ambito di applicazione dell DGR 31-2441/2011
Alcune, tra le commissioni disciplinate da normativa di settore sono escluse dall'ambito di applicazione della DGR 31-2441/2011, in questo caso i presidenti sono individuati tra i soggetti inseriti in elenchi specifici approvati dal servizio di formazione professionale della Città Metropolitana di Torino.
Queste commissioni generalmente sono costituite da un presidente e da un numero variabile di esperti/rappresentanti di enti, associazioni di categoria, organismi vari, in coerenza con quanto definito dalla disciplina specifica:
- Costituzione e nomina delle Commissioni ai sensi della normativa di settore, escluse dalla nuova disciplina regionale approvata con D.G.R. 31-2441/2011. Determinazione del Dirigente 25-4132/2018(pdf 182 KB)
- Costituzione e composizione delle Commissioni d’esame dei corsi di formazione professionale disciplinati da normativa di settore (pdf 106 KB)
- Elenco provinciale dei Presidenti di Commissioni normate (pdf 7 KB)
DIPENDENTI DI ENTI PUBBLICI NOMINATI NELLE COMMISSIONI D'ESAME
Come previsto dall'art. 53 del Dlgs. 165/2001 e s.m.i, i dipendenti pubblici non possono svolgere incarichi retribuiti che non siano conferiti o previamente autorizzati dall'Amministrazione di appartenenza.
1. Dipendenti della Città metropolitana di Torino
La partecipazione dei dipendenti della Città metropolitana di Torino alle commissioni d'esame è regolamentata dalla D.G.P. n. 703-37793/2013 "Commissioni d'esame dei corsi di formazione professionale-definizione criteri e modalità di nomina(pdf 25 KB)
Autorizzazione
I dipendenti della Città metropolitana, iscritti negli elenchi regionali e in quelli della Città metropolitana, si intendono autorizzati dalla propria amministrazione a svolgere la funzione di Presidenti/Esperti nelle commissioni d'esame nominate dall'amministrazione stessa. L'autorizzazione è costituita dalla citata D.G.P. n. 703-37793/2013 e dalle conseguenti determinazioni attuative del Dirigente del Servizio di Formazione Professionale n. 224-40397 del 14/10/2013(pdf 30 KB) e 25-4132 del 13/02/2018 (pdf 189 KB)
Comunicazioni alla propria amministrazione
I dipendenti convocati in esame, appena ricevuta la nomina, devono comunicare alla propria amministrazione l'oggetto dell'incarico, il calendario d'esame e il compenso lordo presunto ai fini delle comunicazioni previste dal comma 12 dell'art. 53 del Dlgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/12, utilizzando l'apposita Modulistica dipendenti Città metropolitana di Torino (word 42 KB) - Modulo in PDF (pdf 150 Kb)2. Dipendenti della Regione Piemonte
Autorizzazione e comunicazioni alla propria amministrazione (comma 12 dell'art. 53 del Dlgs. 165/2001, così come modificato dalla L. 190/12.
I dipendenti iscritti negli elenchi regionali previsti dalla D.G.R. 31-2441/2011 si intendono preventivamente autorizzati dalla propria amministrazione a svolgere la funzione di Presidenti/Esperti, a condizione che, prima dell'espletamento dei singoli incarichi e nei tempi indicati, trasmettano alla direzione competente in materia di personale le comunicazioni previste dalla citata D.G.R. 27-2947/2016, utilizzando l'apposita modulistica disponibile nella sezione "Personale - Incarichi e sviluppi professionali - Incarichi esterni" della Intranet regionale.
3. Dipendenti Consiglio Regionale
Per i dipendenti del Consiglio Regionale, la partecipazione alle commissioni d'esame è subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, che sarà trasmessa all'agenzia formativa dall'amministrazione stessa o consegnata dal dipendente al momento dell'insediamento della commissione.
4. Dipendenti di altre Amministrazioni
La partecipazione alle commissioni d'esame è subordinata all'autorizzazione dell'amministrazione di appartenenza, documento che il dipendente dovrà acquisire e consegnare all'agenzia formativa che erogherà il compenso.
Adempimenti a carico dell'agenzia formativa:
Anagrafe delle prestazioni di cui all'articolo 24 della Legge 421/91
- Le agenzie formative sono tenute a conservare tutta la documentazione inerente la commissione d'esame ed in particolare, nel caso di componenti della commissione d'esame dipendenti di enti pubblici diversi dalla Città metropolitana, le autorizzazioni delle amministrazioni di appartenenza, anche ai fini della liquidazione del gettone, ove previsto.
Inoltre, le agenzie nel quadro degli adempimenti connessi all'istituzione dell' "Anagrafe delle prestazioni" di cui all'art. 24 della l. 421/91, in quanto soggetti che erogano compensi a dipendenti pubblici, devono comunicare alle amministrazioni di appartenenza l'ammontare dei compensi corrisposti entro 15 giorni dall'erogazione, come previsto dalla Legge 190/12. - Modulistica da utilizzare per i dipendenti della Città metropolitana di Torino(word 32 KB)
- Per quanto riguarda le altre amministrazioni seguire le indicazioni contenute nelle lettere di autorizzazione.
ESAMI IPS - QUALIFICHE REGIONALI – Indicazioni alle scuole per gli esami e la certificazione degli allievi (Attestati di Qualifica)
ESAMI
Al termine del percorso formativo (annualità 3/3), sono ammessi all'esame di qualifica gli allievi che hanno frequentato i ¾ del monte ore corso, escluse le ore previste per l'esame, e che hanno svolto il periodo di stage previsto dalla DD regionale 151/2011 e s.m.i. (200 ore di stage).
Il conteggio delle ore di frequenza ai fini dell'ammissione all'esame è effettuato sul monte ore dell'ultima annualità.
Per l'ammissione agli esami finali, l'Istituto dovrà effettuare uno scrutinio al fine di formalizzare le ore di assenza/presenza (scrutinio di ammissione all'esame) e assegnare i crediti valutativi.
Lo scrutinio di ammissione all'esame deve essere effettuato su Sistemapiemonte, attraverso l'applicativo Gestione scrutini ed esami finali
Il credito valutativo deve essere calcolato applicando la griglia per la determinazione dei crediti contenuta nella Prova Complessiva di Valutazione (PCV). Il credito valutativo concorre alla determinazione del punteggio finale dell'esame.
Le modalità di svolgimento degli esami e degli scrutini finali, i compiti degli Istituti/Agenzie formative e delle Commissioni esaminatrici sono indicati nelle Disposizioni di dettaglio (pdf 65 Kb) - Allegato 1 alla DGR n. 58/2012 (pdf 1 Mb).
Breve sintesi dei passaggi per la realizzazione degli esami di qualifica:
- Richiesta commissioni esaminatrici
Le richieste di commissione devono pervenire all'Ufficio Esami della Città metropolitana di Torino entro il 31 marzo dell'anno scolastico in corso, devono essere compilate e trasmesse attraverso l'applicativo "Gestione Scrutini ed Esami finali" (non devono essere inviate comunicazioni cartacee).Ad ogni richiesta possono essere associati fino ad un massimo di 6 corsi.
Per ogni corso deve essere indicato il calendario delle prove.
In fase di definizione del calendario deve essere associata la Prova Complessiva di Valutazione.Il calendario deve essere redatto nel rispetto della durata della Prova Complessiva di Valutazione e delle sottoprove che la compongono.
Il tempo di correzione delle sottoprove non deve essere incluso nel calendario d'esame.
Durante lo svolgimento delle sottoprove non devono essere effettuati colloqui né scrutini.
Non è ammesso lo svolgimento concomitante di sottoprove relative allo stesso esame in sedi diverse.Una volta trasmessa, la richiesta appare in stato "DA VALUTARE" (le richieste "IN VALUTAZIONE" sono richieste in bozza, non ancora trasmesse).
Applicativo di riferimento: Gestione scrutini ed esami finali - Sistema Piemonte
- Nomina commissioni
I competenti uffici valutano le richieste e nominano le commissioni d'esame.
La richiesta approvata dalla Città metropolitana (commissione nominata) appare a sistema in stato "ACCOLTA".
Il funzionario inserisce a sistema il nominativo del presidente e dell'esperto/i del mondo del lavoro.
La richiesta non approvata (commissione non nominata) appare a sistema in stato "RESPINTA". Il funzionario indica nell'apposito campo la motivazione.
L'operatore dovrà riformulare la richiesta e trasmettere nuovamente. - Predisposizione della documentazione per l'esame
- Inserire a sistema il nominativo dell'esperto della formazione individuato dalla scuola;
- stampare il foglio firme per rilevare le presenze dalla commissione;
- effettuare lo scrutinio di ammissione all'esame e la stampa del verbale di ammissione all'esame.
Applicativo di riferimento: Gestione scrutini ed esami finali - Sistema Piemonte
- Preparare la prova per l'erogazione in Collegamenti (iscrivi-assegna- elabora): importare la commissione approvata e gli allievi ammessi, definire i docenti valutatori, preparare il set di somministrazione.
Applicativo di riferimento: Collegamenti
- Erogazione della PCV
Consegnare alla commissione esaminatrice il verbale di ammissione all'esame e la copia della Prova Complessiva di Valutazione che sarà somministrata.Somministrare le prove - valutare le prove - Elaborare la graduatoria finale (Collegamenti).
I dati definitivi vengono esportati da Collegamenti su Sistema Piemonte per lo Scrutinio di fine esame.Nel caso di allievi assenti, l'assenza deve essere indicata su Collegamenti prima di elaborare la graduatoria finale.
Eventuali voti di consiglio devono essere indicati su Sistema Piemonte prima di stampare il verbale d'esame.
Stampare i verbali d'esame e i moduli riportanti il dettaglio delle valutazioni ("Valutazioni sottoprove") da Sistema Piemonte
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- Sistema Piemonte (per esami e certificazioni)
tel. 0113168423
HelpFP@csi.it
- Sistema Piemonte (per esami e certificazioni)
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- Collegamenti (per esami)
tel. 0113165613
helpcompetenze@ruparpiemonte.it
Servizio Assistenza dal sito www.collegamenti.org
- Collegamenti (per esami)
CERTIFICAZIONE/ATTESTATI DI QUALIFICA
In esito a percorsi di qualifica regionale in regime sussidiario integrativo, agli allievi risultati idonei all'esame, gli Istituti professionali rilasceranno l'attestato di qualifica e l'allegato delle competenze acquisite.Al fine di consentire la completa tracciabilità delle certificazioni rilasciate, le attestazioni devono essere prodotte unicamente utilizzando l'applicativo Gestione certificazioni e attestazioni – FP CERT in Sistemapiemonte
In caso di smarrimento, è possibile rilasciare duplicati/ristampe degli attestati e degli allegati delle competenze.
CONTATTI ASSISTENZA
PASSAGGIO DAL SISTEMA DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE AL SISTEMA DELL'ISTRUZIONE - Composizione commissioni valutatrici
- Indicazioni per la gestione da parte delle Istituzioni scolastiche e formative dei passaggi di allievi tra sistemi - Composizione commissioni valutatrici costituite ai sensi del D.P.R. n. 257/2000, art. 6, e dell'O.M. 87/04, art. 4.
Nota Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - Regione Piemonte prot. 33953 del 25/07/2014 (pdf 951 KB)
IL SISTEMA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE - ATTESTATI
In riferimento al processo di certificazione delle competenze, la Regione Piemonte si configura come Ente titolare per quanto afferisce al rilascio delle attestazioni.
A seconda dell'ambito in cui si svolge l'apprendimento, vi sono differenti indicazioni operative relative alla certificazione dell'apprendimento formale o alla certificazione dell'apprendimento in ambito non formale e informale.
Gli Enti titolati alla certificazione in ambito formale sono i soggetti accreditati alla formazione professionale. Gli Enti titolati alla certificazione in ambito non formale e informale sono i soggetti accreditati al lavoro, formazione professionale e orientamento.
Per approfondimenti si rimanda alla sezione Certificazione delle competenze del sito della Regione Piemonte.
Certificazione delle competenze acquisite in ambito formale – Attestati rilasciati agli allievi a seguito della frequenza ai percorsi formativi
Le certificazioni conseguite a seguito di un percorso formativo, sono rilasciate dalle agenzie accreditate alla formazione professionale, titolari delle attività formative autorizzate dalla Regione Piemonte o dalla Città metropolitana di Torino (Enti titolati alla certificazione in ambito formale).Le certificazioni devono essere rilasciate rispettando i nuovi criteri del sistema regionale di certificazione e di attestazione delle competenze (DGR n. 48-3448 del 06/06/2016), e seguendo le indicazioni operative per il rilascio degli attestati e dei nuovi format di attestazione delle competenze (DD n. 420 del 01/07/2016)
In linea con quanto richiesto dalla normativa nazionale (Decreto Legislativo 13/2013), ai fini di una più completa tracciabilità, le attestazioni devono essere prodotte esclusivamente tramite procedura informatizzata. L'applicativo ATTESTA (Sistemapiemonte) è il servizio mediante il quale gli utenti abilitati possono gestire le attività di certificazione e stampare le attestazioni (frontespizio e allegato) secondo le modalità previste dalla Regione Piemonte.
Per approfondimenti in merito alla certificazione dell'apprendimento formale si rimanda alla sezione dedicata alla certificazione dell'apprendimento formale sul sito della Regione Piemonte
Indicazioni operative
Tra il 2016 e il 2019 la certificazione di tutte le attività formative autorizzate dalla Città metropolitana afferenti alle direttive Mdl, Obbligo Istruzione, Formazione continua a domanda individuale, PFA , corsi riconosciuti sono transitate su ATTESTA.
- Info-segnalazioni-richieste - de-certificazione
Eventuali richieste di de-certificazione dovranno essere autorizzate dal suddetto Settore della Regione Piemonte, previa autorizzazione dell'Uffico programmazione o dell'Ufficio Esami di Città metropolitana di Torino nel caso sia necessario modificare i dati anagrafici degli allievi.
Soltanto la certificazione riferita ai corsi riconosciuti (direttiva 29), autorizzati alle agenzie formative prima di gennaio 2019, continuerà ad essere prodotta attraverso l'applicativo FPCERT (Sistemapiemonte)
Con riferimento alle attestazioni stampate da FP CERT, eventuali richieste di de-certificazione dovranno essere autorizzate dall'ufficio esami della Città metropolitana di Torino.
- Smarrimento attestazioni - Dichiarazioni sostitutive attestati, duplicati attestati
- In caso di smarrimento attestazioni prodotte con la procedura ATTESTA , gli operatori possono rilasciare ristampa delle attestazioni secondo le specifiche indicate nell'all. 1 alla DD regionale 01/07/2016 n. 420 "Indicazioni operative per il rilascio delle attestazioni e certificazioni di competenze".
- In caso di smarrimento di attestazioni prodotte con FP CERT , gli operatori non possono rilasciare duplicati/ristampe. E' necessario rilasciare delle dichiarazioni sostitutive che devono riportare tutti i dati contenuti nell'attestato (compresi i riferimenti di legge) e, in calce, la frase: "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi" (Art. 15, Legge 12/11/2011 n. 183).
- Modello di dichiarazione sostitutiva - fac simile (word 21 KB)
Modelli di dichiarazione sostitutiva per il settore commercio
Modelli per i corsi autorizzati dalla Città Metropolitana (a decorrere dal 01/01/2015)
- Agenti e rappresentanti di commercio (word 22 KB)
Modelli per i corsi autorizzati dalla Provincia di Torino (entro il 31/12/2014)
- Somministrazione al pubblico di alimenti e bevande
Esercizio in qualsiasi forma di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare
modelli da utilizzarsi esclusivamente per i corsi autorizzati prima del 01/03/2010
(word 26 KB) - Somministrazione alimenti e bevande
Esercizio dell'attività del commercio relativamente al settore merceologico alimentare
da utilizzarsi per idoneità rilasciate ai sensi della L.R. n. 38/2006, della L.R. 28/1999 e della DGR 55-12246 del 28 settembre 2009 (corsi autorizzati dal 1 marzo 2010, fino all'entrata in vigore della D.G.R. 24 maggio 2011, n. 13-2089).
(word 24 KB) - Somministrazione alimenti e bevande
ed esercizio in qulsiasi forma di un attività di commercio nel settore merceologico alimentare
da utilizzarsi a per i corsi approvati ai sensi della D.G.R. 24 maggio 2011, n. 13-2089 (da giugno 2011).
(word 20 KB)
- Agenti e rappresentanti di commercio (word 22 KB)
- In caso di smarrimento attestazioni rilasciate in esito a percorsi di assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione/ obbligo istruzione prodotte sia con la procedura ATTESTA che con la procedura FP CERT
Se le attestazioni sono conseguite a partire dal 2012, gli operatori possono rilasciare duplicati/ ristampa delle attestazioni (a partire dal 2012 gli attestati di qualifica rilasciati sui percorsi DD/OI non prevedono più la vidimazione della Provincia/Città metropolitana e riportano il numero identificativo).
Se le attestazioni sono conseguite prima del 2012, non si possono rilasciare duplicati ma è necessario produrre delle dichiarazioni sostitutive
Modello Dichiarazione sostitutiva dell'attestato di qualifica(word 22 KB) da utilizzare per i percorsi O.I. antecedenti il 2012
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Imposta di bollo su attestati
Nota informativa relativa all'imposta di bollo
Sugli attestati devono essere apposte marche da bollo da 16,00 euro.
Hanno diritto all'esenzione assoluta dall'imposta di bollo, in merito al rilascio degli attestati i non abbienti che attestino, ai sensi dell'art.47 del DPR n. 445/2000, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di essere, al momento della richiesta, assistiti dal comune di residenza per il proprio stato di indigenza.
Gli Enti Gestori dovranno annotare sull'attestato (nello spazio destinato alla marca da bollo) la motivazione dell'esenzione così come di seguito indicato:
ai sensi del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e succ. mod.
All.B-art.8-c.I°
Hanno diritto all'esenzione assoluta dall'imposta di bollo, in relazione agli attestati di qualifica tutti gli allievi che abbiano frequentato corsi di formazione professionale in assolvimento dell'obbligo di cui all'art. 68 Legge n. 144/1999 (come si può ragionevolmente desumere dal combinato disposto degli artt. 11, Tabella B, D.P.R. n. 642/72 e 7 Legge n. 405/90). Pertanto, sono esenti gli allievi iscritti a corsi finanziati sulla Direttiva Diritto Dovere, Obbligo Istruzione, allievi iscritti a percorsi integrati scuola e formazione, gli allievi in obbligo formativo inseriti in percorsi di apprendistato.
Gli Enti gestori dovranno annotare sull'attestato (nello spazio destinato alla marca da bollo) la motivazione dell'esenzione così come di seguito indicato:
Esente dall'imposta di bollo
per assolvimento dell'obbligo
di istruzione e formazione
Timbro e firma del responsabile dell'Agenzia formativa
Percorsi integrati di istruzione e formazione
Gli enti gestori devono annotare sull'attestato nello spazio destinato alla marca da bollo la motivazione dell'esenzione come di seguito indicato:
Percorso integrato di istruzione e formazione esente dall'imposta di bollo
timbro e firma del Preside o del Direttore
- Parere dell'Agenzia delle Entrate sull'esenzione per indigenti (pdf 45 KB)
- Parere dell'Agenzia delle Entrate del 07/04/2005 sull'esenzione per assolvimento del diritto dovere (pdf 51 KB)
- Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 142 del 04/10/2005 sull'esenzione per assolvimento del diritto dovere (pdf 14 KB)
Certificazione dell'apprendimento non formale e informale
E' un percorso individuale di riconoscimento delle esperienze lavorative e formative che può portare al rilascio di una certificazione delle competenze, vale a dire di un attestato pubblico spendibile nel mondo del lavoro e nella formazione professionale.
Per maggiori informazioni si rimanda alla sezione dedicata del sito della regione Piemonte
MODULISTICA
- Verbale esame (word 230 KB)
- Foglio firma componenti della commissione (word 226 KB)
- Richiesta vidimazione attestati (word 41 KB)