Autoscuole

Arredi e materiale didattico

Come previsto dall'art. 4 del D.M. n. 317/1995 l'arredo dell'aula d'insegnamento è costituita almeno dai seguenti elementi:

  • una cattedra od un tavolo per l'insegnante
  • una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80 o lavagna luminosa, fatta eccezione per il caso che le lezioni teoriche siano svolte avvalendosi dei supporti audiovisivi o multimediali, di cui all'articolo 5, comma 2;
  • posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula per ogni allievo, in conformità a quanto previsto dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede l'autoscuola

Materiali per le lezioni teoriche

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. n. 317/1995 il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

  • una serie di cartelli con le segnalazioni stradali: segnaletica verticale, segnaletica orizzontale, segnaletica luminosa;
  • un quadro elettrico con impianto di illuminazione degli autoveicoli e dei motoveicoli;
  • tavole raffiguranti le cinture di sicurezza, il casco e la loro funzione;
  • tavole raffiguranti i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
  • tavole raffiguranti gli interventi di primo soccorso;
  • pannelli ovvero tavole relativi al trasporto di merci pericolose e carichi sporgenti;
  • una serie di tavole raffiguranti i principali organi del motore, gli impianti di raffreddamento, di lubrificazione, di accensione, il carburatore, la pompa d'iniezione, gli elementi frenanti, le sospensioni, la struttura della carrozzeria degli autoveicoli, la struttura dei motoveicoli;
  • un gruppo motore a scoppio e uno diesel anche in scala ridotta pur se monocilindrico, sezionato, dove siano evidenziati il monoblocco, l'impianto di raffreddamento e di lubrificazione; un cambio e freni idraulici; le sospensioni, una ruota con pneumatico sezionato, una pompa di iniezione sezionata; una serie di cartelli raffiguranti il motore diesel, l'iniezione, l'alimentazione, il servosterzo, l'idroguida, gli impianti e gli elementi frenanti dei veicoli
    industriali;
  • una serie di cartelli raffiguranti gli organi di traino dei veicoli industriali, le loro sospensioni, gli organi di frenatura dei rimorchi, la diversa classificazione di detti veicoli;
  • elementi frenanti sia per il freno misto che per quello del tipo ad aria compressa, compresi gli elementi di frenatura del rimorchio.

Il materiale didattico sopra elencato può essere sostituito da supporti audiovisivi o multimediali, la cui conformità ai programmi è dichiarata dal titolare o dal legale rappresentante dell'autoscuola, anche per eventuali ulteriori sedi della stessa.
Non sono ammessi corsi con il sistema e-learning.


Veicoli per le esercitazioni di guida

L'art. 6, co. 1, del D.M. n. 317/1995 stabilisce che il materiale minimo per le esercitazioni di guida di cui devono essere dotate le autoscuole, anche attraverso l'adesione ad un consorzio, comprende i veicoli utili al conseguimento delle patenti di categoria Al, A2, A, B, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D e DE, nonché almeno uno tra quelli utili al conseguimento della patente di categoria AM, tutti conformi alle prescrizioni di cui all'allegato II, lettera B, paragrafo 5.2, del D. Lgs. n. 59/2011, e successive modificazioni.

Per i veicoli in dotazione, le autoscuole ottemperano all'obbligo dell'assicurazione di responsabilità civile di cui all'art. 193 del Codice della strada e provvedono anche alla copertura assicurativa della circolazione durante le esercitazioni di guida e l'effettuazione degli esami.

Ai sensi dell'art. 7 bis, co. 8, del D.M. 317/95, in caso di impossibilità all'utilizzo dell'unico veicolo utile a conseguire una determinata categoria di patente, l'autoscuola o il centro di istruzione automobilistica possono utilizzare, anche per gli esami, un veicolo conferito in disponibilità da un'altra autoscuola o da un centro di istruzione automobilistica, per un periodo non superiore a 30 giorni (prorogabile sulla base di motivate e documentate esigenze), previa comunicazione all'Ufficio autoscuole, mediante compilazione del modulo n. 19, allegando altresì la documentazione attestante il guasto o il danno subito in seguito ad incidente (ad es. foto rappresentative del guasto o dell'incidente occorso, dichiarazione descrittiva da parte dell'autoriparatore del tipo di danno subito dal mezzo e/o di intervento da effettuare, fatture, etc.)


Ultimo aggiornamento: 11 maggio 2023