Officine revisione

Autorizzazioni

Ottenere l'autorizzazione
Attrezzature

Le imprese e i consorzi, per effettuare la revisione dei veicoli, devono essere permanentemente dotate di apposite attrezzature e strumentazioni idonee sia per i veicoli a motore a due ruote che per quelli a tre e quattro ruote.
Il possesso delle suddette attrezzature deve essere autocertificato.

Per le apparecchiature di sollevamento è richiesta copia della seguente documentazione:

  • certificazione di riconoscimento di idoneità I.S.P.E.S.L. vistato dal costruttore
  • dichiarazione di conformità rilasciata dal costruttore
  • certificazione attestante la verifica iniziale del ponte rilasciata dalla casa costruttrice o da un tecnico autorizzato dalla stessa casa costruttrice.

La verifica del possesso delle attrezzature e strumentazioni sopra indicate viene effettuata, su richiesta della Città metropolitana di Torino, con sopralluogo tecnico dei funzionari del Dipartimento Trasporti Terrestri.

Capacità finanziaria

Le imprese che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli devono possedere una capacità finanziaria non inferiore a euro 154.937,07 dimostrata mediante una attestazione di affidamento finanziario rilasciata da parte:

  • aziende o istituti di credito;
  • società finanziarie con capitale non inferiore a Euro 2.582.284,50.


Nel caso in cui più imprese di autoriparazione abbiano costituito un consorzio per svolgere l'attività di revisione dei veicoli la capacità finanziaria deve essere posseduta dal consorzio o dalle imprese che garantiscono la copertura delle attività.

Nello specifico la capacità finanziaria deve essere:

  • non inferiore Euro 154.937,07 se posseduta dal consorzio;
  • non inferiore a Euro 51.645,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di una sola delle suddette attività;
  • non inferiore a Euro 87.797,70 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di due delle suddette attività;
  • non inferiore a Euro 118.785,00 se posseduta da impresa che garantisce la copertura di tre delle suddette attività.


La tematica relativa alle capacità finanziarie è stata chiarita dalla Banca d’Italia con nota prot. n° 1020935 del 3/12/2012 e nota prot. n° 0994811 del 10/10/2014 in cui si esplicita chiaramente che l’intermediario finanziario art. 106 TUB  privo dei requisiti previsti dall’art. 11 del DM n. 29/2009 può "esercitare l’attività di finanziamento nei confronti del pubblico nella forma di effettiva erogazione all’impresa di un finanziamento per cassa".
In conseguenza questo Servizio ammetterà attestazioni rilasciate da intermediari finanziari iscritti nell’elenco generale di cui all’art. 106 del TUB solo se nelle stesse è esplicitamente indicato che l’affidamento all’impresa è stato concesso nella forma di effettiva erogazione di un finanziamento per cassa (con indicazione del n° del contratto).
In assenza di tale indicazione l’attestazione verrà ritenuta emessa da soggetto validamente autorizzato, e quindi idonea allo scopo, solo se lo stesso risulti iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 TUB oppure, ove iscritto solo nell’elenco generale ex art. 106 TUB, se rispondente ai requisiti stabiliti dall’art. 11 del DM n. 29/2009 ai fini del rilascio di garanzie nei confronti del pubblico.

Si precisa inoltre che la dimostrazione della capacità finanziaria NON può essere effettuata, per raggiungere la somma prescritta, frazionatamente da più istituti di credito/società finanziarie.

Collegamento al CED – Ministero dei trasporti

Ai fini di ottenere l'accesso attraverso internet ai servizi erogati dal CED della Motorizzazione del Dipartimento dei Trasporti del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, il titolare/legale rappresentante dell'impresa deve formulare apposita istanza in bollo.
L'istanza deve essere allegata alla documentazione presentata alla Città metropolitana di Torino per il rilascio dell'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni dei veicoli. Sarà cura della Città metropolitana trasmetterla all'amministrazione competente.

Contributo spese

Per l'attività amministrativa per il rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza sull'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli è richiesto il pagamento di un rimborso spese di euro 100,00.

Il contributo deve essere versato su:

  • conto corrente bancario n. 3233854 - Unicredit SpA, sportello 08162, via Bellezia n. 2 – Torino
    ABI: 02008 - CAB: 01033 - CIN EU: 88 - CIN IT: B
    IBAN: IT 88 B 02008 01033 000003233854

Beneficiario: CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO - Servizio Tesoreria
Causale: "Contributo spese anno 201....   per attività di revisione veicoli
(nome impresa)............................................... C.F/P.IVA. ............................................

Copia della ricevuta del versamento dovrà essere allegata all'istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione per l'attività di revisione.

Costi per il sopralluogo tecnico

Sono a carico dell'impresa o del consorzio che richiede l'autorizzazione tutte le spese inerenti il sopralluogo iniziale effettuato dai funzionari della Direzione Generale Territoriale del Nord-Ovest – Motorizzazione Civile di Torino per accertare la sussistenza dei requisiti tecnico-professionali.

Iscrizione Camera di commercio

Le imprese di autoriparazione e i consorzi che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli devono essere iscritte alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato di Torino per tutte le attività ed esercitarle effettivamente:

  • Meccatronica
  • Carrozzeria
  • Gommista


Pertanto le imprese che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli a motore devono:

  • svolgere l'attività di autoriparazione quale attività principale dell'impresa;
  • dimostrare di esercitare effettivamente le attività di meccatronica, gommista e carrozzeria in maniera complessiva ed effettiva.


Il requisito dell'esercizio effettivo dell'attività di autoriparazione viene verificato con sopralluogo da parte dei funzionari della Città metropolitana di Torino.

Locali

Le imprese che intendono svolgere l'attività di revisione dei veicoli devono essere dotate di locali che, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, devono avere:

  • area destinata alle revisioni non inferiore a 120 mq
  • larghezza, lato ingresso, non inferiore a 6 m
  • ingresso avente larghezza non inferiore a 2,50 m
  • ingresso avente altezza non inferiore a 3,50 m


Se l'impresa intende effettuare esclusivamente le revisioni dei motocicli e ciclomotori è sufficiente che i locali, oltre a possedere le prescritte autorizzazioni amministrative, abbiano i seguenti requisiti:

  • area destinata alle revisioni non inferiore a 80 mq;
  • larghezza, lato ingresso, non inferiore a 4 m;
  • ingresso avente larghezza non inferiore a 2 m;
  • ingresso avente altezza non inferiore a 2,50 m.


Al fine di dimostrare il possesso dei requisiti sopra indicati le imprese devono presentare pianta e prospetto frontale dei locali in duplice copia in scala 1:100 quotata, timbrata e firmata da un tecnico abilitato, contenere le indicazioni topografiche e toponomastiche atte ad individuare l'ubicazione dei locali stessi.
Nella planimetria devono essere indicati:

  • l'area destinata all'effettuazione delle operazioni di revisione che deve essere delimitata e distinta dal resto dell'officina
  • il posizionamento delle attrezzature necessarie per le operazioni di revisione;
  • il percorso eseguito dai veicoli all'interno dei locali (evidenziando l'ingresso e l'uscita).


Le autorizzazioni amministrative di cui i locali devono essere in possesso sono:

  • la certificazione di agibilità rilasciata dal Comune in cui ha sede l'officina;
  • l'autorizzazione sanitaria per l'esercizio dell'attività di autoriparazione rilasciata dal Comune in cui ha sede il centro di revisione, se prevista dal Regolamento Comunale.
    Inoltre devono essere stati assolti presso la A.S.L. competente per territorio, di tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.
  • il certificato prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco o, in attesa del rilascio, la ricevuta di presentazione della Segnalazione Certificata Inizio Attività (S.C.I.A.), nel caso di locali con superficie superiore a 300mq.


Il possesso delle suddette certificazioni può essere autocertificato, indicando l'amministrazione competente e gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

Responsabile tecnico 

Ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, ogni impresa o consorzio deve provvedere a nominare uno o più responsabili tecnici in possesso dei seguenti requisiti:

  • aver raggiunto la maggiore età;
  • non essere e non essere stato sottoposto a misure restrittive di sicurezza personale o a misure di prevenzione;
  • non essere e non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito ovvero non avere in corso procedimento per dichiarazione di fallimento;
  • essere cittadino italiano o di altro Stato membro della Comunità Europea ovvero di uno Stato anche non appartenente alla Comunità Europea con cui sia operante specifica condizione di reciprocità;
  • non avere riportato condanne per delitti, anche colposi e non essere stato ammesso a godere dei benefici previsti dall'art. 444 del codice di procedura penale e non essere sottoposto a procedimenti penali;
  • essere fisicamente idoneo all'esercizio dell'attività in base a certificazione rilasciata dal competente organo sanitario del Comune di esercizio dell'attività;
  • aver conseguito un diploma di perito industriale, di geometra, o un diploma di maturità scientifica, diploma di maturità professionale di tecnico delle industrie meccaniche e tecnico dei sistemi energetici, o diploma di maturità rilasciato da Istituti Professionali per l'Industria e l'Artigianato ovvero una laurea, anche breve, in ingegneria;
  • aver superato un apposito corso di formazione organizzato secondo le modalità stabilite dal Dipartimento dei Trasporti Terrestri.


Il responsabile tecnico deve svolgere la propria attività in maniera continuativapresso la sede operativa dell'impresa o presso il consorzio cui è stata rilasciata l'autorizzazione.
Non può operare presso più di una sede operativa di impresa o presso più di un consorzio che effettui il servizio di revisione (principio dell'esclusività) ed è tenuto a presenziare e certificare personalmente tutte le fasi delle operazioni di revisione che si riferiscono alla sua responsabilità.
La richiesta di nomina del responsabile tecnico da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa avviene contestualmente alla richiesta della autorizzazione per le revisioni. E' sufficiente compilare l'istanza per le revisioni e allegare:

  • la dichiarazione del responsabile tecnico circa il possesso di tutti i requisiti prescritti dalla legge;
  • fotocopia della Comunicazione on line al Centro per l’impiego competente per territorio, fotocopia del libro matricola o dichiarazione datore di lavoro o altra documentazione attestante la tipologia del rapporto di lavoro.


In relazione al requisito del superamento di apposito corso di formazione si precisa quanto segue:
i corsi di formazione sono tenuti da Agenzie formative appositamente autorizzate dalla Città metropolitana di Torino. Al termine del corso viene rilasciato un Attestato di frequenza necessario per poter effettuare l'esame per responsabile tecnico presso il Servizio Trasporti della Città metropolitana di Torino.
Al superamento dell'esame viene rilasciato l'Attestato di idoneità per Responsabile tecnico per la revisione periodica dei veicoli a motore e dei loro rimorchi .

Per chi è già autorizzato
Apertura di una nuova sede operativa

L'impresa già autorizzata può aprire una seconda sede operativa o ulteriori sedi operative per   l'effettuazione delle operazioni di revisione dei veicoli previa richiesta di una nuova autorizzazione per ciascuna delle suddette sedi.

Cessazione attività di centro di revisione

Qualora l'impresa autorizzata cessi l'attività di centro di revisione, il titolare o legale rappresentante della stessa deve presentare tempestivamente alla Città metropolitana di Torino una istanza in bollo per la revoca dell'autorizzazione per l'effettuazione delle operazioni di revisione e restituire il titolo autorizzativo in originale.

Dimissioni responsabile tecnico 

In caso di dimissioni o licenziamento di un responsabile tecnico, l'impresa autorizzata all'effettuazione delle operazioni di revisione deve darne immediata comunicazione scritta alla Città metropolitana di Torino allegando eventuale documentazione utile all'aggiornamento del fascicolo cartaceo agli atti dell'amministrazione.

Estensione per le revisioni dei motoveicoli 

Le imprese e i consorzi in possesso di autorizzazione per la revisione di una delle seguenti categorie di veicoli a motore:

  1. autoveicoli;
  2. autoveicoli e motoveicoli a due ruote;


possono richiedere l'estensione dell'autorizzazione per l'effettuazione delle revisioni sui seguenti veicoli:

  • motoveicoli a due ruote oppure motoveicoli a due, tre e quattro ruote se già in possesso dell'autorizzazione per la tipologia di veicoli di cui al punto 1);
  • motoveicoli a tre e quattro ruote se già in possesso dell'autorizzazione per la tipologia di veicoli di cui al punto 2).


A tal fine occorre presentare idonea istanza in bollo alla Città metropolitana di Torino.
Si precisa che l'impresa in possesso della autorizzazione per la revisione degli autoveicoli non può richiedere l'estensione dell'autorizzazione esclusivamente per la revisione dei veicoli a tre e/o quattro ruote. Può richiederla contestualmente all'estensione per i veicoli a due ruote oppure richiederla in un secondo momento dopo aver già ottenuto l'estensione dell'autorizzazione per i veicoli a due ruote.
L'impresa in possesso della autorizzazione per i soli veicoli a due ruote non può richiedere l'estensione dell'autorizzazione per la revisione dei veicoli a tre e/o quattro ruote.

Referti revisione 

Al termine delle operazioni di revisione sul veicolo il responsabile tecnico stampa e sottoscrive i referti delle singole prove. I referti sono posti a corredo delle pratiche di revisione e conservati agli atti dell'impresa.
I centri di revisione devono conservare i referti delle singole operazioni di revisione per almeno quattro anni dalla data della revisione.
Trascorso detto periodo i referti possono essere distrutti, previa comunicazione alla Città metropolitana di Torino e all'Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino.
La comunicazione deve pervenire almeno 60 giorni prima della data stabilità per la distruzione. Nella comunicazione occorre precisare, oltre alla data della distruzione, il numero totale e i riferimenti dei referti da distruggere, la modalità di distruzione, che deve dare garanzia di sicurezza e affidabilità, l'esplicito assenso a far presenziare all'operazione i funzionari delle amministrazioni sopra indicate.

Registro

In conseguenza dell’introduzione del protocollo MCTC-NET 2 non è più necessario tenere un registro cartaceo delle revisioni, come stabilito dalla Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 22 ottobre 2014 prot. R.U. 23327, la quale specifica: "….I software PC-prenotazione devono gestire il registro informatico delle revisioni e devono essere in grado, su richiesta degli organi competenti, di stampare il registro aggiornato."

Revoca d’ufficio dell’autorizzazione

Nel caso in cui, nel corso di controlli, venga accertato che l'impresa non sia più in possesso delle necessarie attrezzature, oppure che le revisioni siano state effettuate in difformità dalle prescrizioni vigenti, l'autorizzazione relativa ai compiti di revisione sarà revocata.

Contributo spese

Per l'attività amministrativa di controllo e la vigilanza sull'esercizio dell'attività di revisione dei veicoli è richiesto il pagamento di un contributo spese di euro 100,00 per ogni sede operativa dell'impresa autorizzata.

MODALITÀ DI PAGAMENTO:

  • sistema pagoPA (tramite avviso di pagamento recapitato a mezzo posta)
    in questo caso è possibile scegliere la modalità preferita tra carta di credito, debito o prepagata; oppure con bonifico bancario, nel caso si disponga di un conto corrente presso banche e altri prestatori di servizio di pagamento aderenti all'iniziativa o tramite app su smartphone.
    Tutte le informazioni si possono trovare sulla pagina dedicata pagoPA.
  • conto corrente bancario n. 3233854
    Unicredit SpA, sportello 08162, via Bellezia n. 2 – Torino
    ABI: 02008 - CAB: 01033 - CIN EU: 88 - CIN IT: B
    IBAN: IT 88 B 02008 01033 000003233854
    Beneficiario: CITTA' METROPOLITANA DI TORINO - Servizio Tesoreria
    Causale: "Contributo spese anno 20.... per (indicare l'attività)............................................
    denominata .............................................................. C.F. ............................................

Il versamento deve essere effettuato entro il primo trimestre di ogni anno. In caso contrario si applicherà la procedura di riscossione coattiva, con il pagamento degli interessi legali e delle spese di notificazione.

Sospensione dell’attività 

Il titolare/legale rappresentante dell'impresa è tenuto a richiedere la sospensione dell'attività di revisione nei casi in cui non sia garantito il corretto svolgimento dell'attività:

  • qualora il centro di revisione si trovi sprovvisto di responsabile tecnico;
  • qualora il centro di revisione si trovi sprovvisto delle attrezzature in dotazione oppure le stesse non siano state sottoposte a visita periodica.


L'autorizzazione verrà riattivata non appena rimossa la causa della sospensione (es. nomina nuovo responsabile tecnico, dimostrazione dell'avvenuto controllo delle apparecchiature in dotazione) previa richiesta scritta dell'impresa e dimostrazione della rimozione della causa di sospensione.
La sospensione dell'attività deve inoltre essere richiesta nel caso in cui si intenda procedere al trasferimento della sede operativa del centro di revisione o allo spostamento della linea di revisione in altro punto dei locali già autorizzati.

Tariffa revisione 

La tariffa relativa alle operazioni di revisione, eseguita dalle imprese di autoriparazione autorizzate, è fissata in euro 45,00 a cui devono aggiungersi il 22% di IVA e i diritti per l'Ufficio D.T.T. di Torino, per un totale di euro 63,90.

tariffa € 45,00 +
22% IVA € 9,90 +
diritti D.T.T. € 9,00 =
Totale € 63,90  

Il versamento dei diritti per l'Ufficio D.T.T. di Torino deve essere effettuato dall'utente sul c/c postale 9001.
Nel caso in cui il versamento venga effettuato per conto dell'utente dal centro di revisione, lo stesso potrà aggiungere al costo della revisione l'importo di euro 1,80.

tariffa € 45,00 +
22% IVA € 9,90 +
diritti D.T.T. € 9,00 =
Totale € 63,90 +
rimborso spese per versamento € 1,78 =
Totale € 65,68  
Trasferimento della sede operativa del Centro di revisione

Il trasferimento della sede operativa del centro di revisione in nuovi locali o lo spostamento della linea di revisione in altro punto dei locali già autorizzati deve essere preventivamente autorizzato dalla Città metropolitana di Torino che provvederà a:

  • verificare che i locali siano in possesso di tutti i requisiti e delle certificazioni amministrative richieste dalla normativa attualmente vigente;
  • verificare il permanere a carico dell'impresa dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione per la revisione dei veicoli;
  • richiedere al Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino il sopralluogo tecnico per la verifica della idoneità dei locali;
  • rilasciare una nuova autorizzazione.


A tal fine occorre presentare alla Città metropolitana di Torino:

  • istanza di sospensione dell'autorizzazione in uso per le revisioni e successivamente procedere allo spostamento della linea di revisione;
  • istanza per il rilascio di una nuova autorizzazione per le revisioni.


L'attività di revisione resterà sospesa fino al rilascio del parere tecnico del Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino.

Tutte le imprese, prima di procedere alla presentazione dell’istanza di sospensione e al trasferimento della linea di revisione, sono invitate a prendere contatto con lo Sportello officine meccaniche, al fine di verificare che i nuovi locali siano idonei ai requisiti e alle certificazioni amministrative richieste.

Trasformazione o variazione dell’assetto societario

Nel caso in cui si verifichi un mutamento sostanziale riferito al soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione (es. trasformazione di una impresa singola in società, aggregazione in consorzio di singole imprese, trasformazione o fusione di società, ...) occorre dar luogo al rilascio di una nuova autorizzazione per la revisione dei veicoli a motore. Si procederà sempre al rilascio di una nuova autorizzazione nel caso di:

  • variazione della denominazione dell'impresa a cui è stata rilasciata l'autorizzazione;
  • variazione della persona fisica intestataria dell'autorizzazione.

L'impresa deve presentare alla Città metropolitana di Torino apposita istanza in bollo (Istanza di trasformazione assetto societario per centro di revisione).
Il rilascio della nuova autorizzazione è subordinato alla verifica, da parte di questi uffici, del permanere a carico dell'impresa dei requisiti richiesti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione per la revisione dei veicoli.
In caso di vicende che non producano mutamenti giuridici sostanziali circa l'identificazione e la responsabilità del soggetto giuridico titolare dell'autorizzazione (es. ingresso o recesso di soci, trasferimento della sede legale,…) l'Amministrazione provvede alla presa d'atto delle variazioni intervenute, previa comunicazione da parte dell'impresa, senza rilascio di una nuova autorizzazione.
Pertanto è sufficiente che l'impresa compili la comunicazione di variazione assetto societario per centro di revisione allegando la documentazione utile all'aggiornamento del fascicolo cartaceo agli atti della Città metropolitana di Torino.


Ultimo aggiornamento: 3 novembre 2022