Scuole nautiche

Personale docente

Con il D. Lgs. n. 160/2020 - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229, concernente revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1, comma 5, della legge 7 ottobre 2015, n. 167 D.lgs. 3 novembre 2017 n. 229 (G.U. 23 del 29.1.2018) - sono state introdotte alcune importanti modifiche all'art. 49-septies "Scuole nautiche".

In particolare, il suddetto articolo, ai commi 12 e 13, prevede i requisiti professionali necessari per coloro che vogliano svolgere attività di insegnamento teorico e di istruzione pratica nelle scuole nautiche:

  1. Possono svolgere l'attivita di insegnamento teorico presso le scuole nautiche di cui al comma 1, i soggetti in possesso dell'abilitazione non inferiore a quella di ufficiale di coperta o di capitano del diporto, gli ufficiali superiori dei Corpi dello stato maggiore e delle Capitanerie di porto della Marina militare che hanno cessato il servizio attivo da almeno cinque anni, i docenti degli istituti tecnici di cui al comma 9, i docenti che hanno svolto attivita di docenza presso i medesimi istituti tecnici per almeno cinque anni, anche in posizione di quiescenza da non piu di cinque anni, coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica di categoria A con abilitazione alla navigazione senza alcun limite di distanza dalla costa, ovvero da almeno due anni la patente nautica di categoria B. L'attivita di insegnamento teorico delle tecniche di base della navigazione a vela e svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice. Le attivita rese dal personale della scuola hanno luogo nel rispetto del regime delle incompatibilita previste dall'articolo 508 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.
  2. Possono svolgere attivita di istruzione pratica al comando di unita da diporto presso le scuole nautiche i soggetti che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica con abilitazione almeno pari a quella che il candidato aspira a conseguire. L'attivita di istruzione pratica delle tecniche di base della navigazione a vela e svolta dall'istruttore professionale di vela di cui all'articolo 49-quinquies del presente codice.

Il comma 14 prevede invece il possesso dei requisiti morali necessari a svogere tali attivita:

  1. I soggetti di cui ai commi 12 e 13 devono presentare i seguenti requisiti:
    1. hanno un'eta non inferiore ad anni ventuno;
    2. sono in possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di titolo distudio estero riconosciuto o dichiarato equipollente dalle competenti autorita italiane;
    3. sono in possesso dei requisiti morali di cui al comma 6, ad eccezione di quelli inerenti il diritto fallimentare, e non hanno riportato condanne per delitti contro la moralitapubblica e il buon costume;
    4. se istruttori pratici, sono in possesso di certificato di idoneita psichica e fisica rilasciato dai medici della Federazione medico-sportiva italiana o dal personale e dalle strutture pubbliche e private convenzionate ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, edelle relative disposizioni di attuazione;
    5. se cittadini stranieri, sono in possesso di un livello di competenza nella conoscenzadella lingua italiana pari almeno al livello B2 (livello intermedio superiore) del quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER). Il requisito dellaconoscenza della lingua italiana si intende soddisfatto se l'interessato ha conseguito in Italiail diploma di cui alla lettera b), ovvero e in possesso della certificazione della conoscenza della lingua italiana come lingua straniera rilasciato da un ente certificatore (CLIQ).

Si riporta pertanto la modulistica, provvisoria, aggiornata tenendo conto dell'attuale regime transitorio.

Modulistica:

Ultimo aggiornamento: 11 ottobre 2022