Scuole nautiche

Requisiti del titolare

Ai sensi dell' articolo 3 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000 il richiedente l'autorizzazione,

Il titolare dell'impresa o legale rappresentante della società che intende esercitare l'attività di scuola nautica deve essere in possesso dei requisiti indicati all'articolo 3 del Regolamento Regionale n. 8/R del 10 ottobre 2000:

a) avere la cittadinanza italiana oppure essere cittadino di un altro Stato membro dell'Unione Europea

  • aver compiuto la maggiore età
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza
  • non aver riportato condanne penali, né avere procedimenti in corso
  • non essere stato dichiarato fallito, salvo che non siano intervenuti provvedimenti di sospensione o di riabilitazione
  • essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato.

Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

  • capacità finanziaria
  • iscrizione al Registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività di scuola nautica
  • proprietà o disponibilità giuridica delle unità di diporto da utilizzare per le prove pratiche
  • proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede
  • arredamento e materiale didattico idoneo per l'insegnamento teorico
  • personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento.

Per le persone giuridiche i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e) devono essere posseduti da tutti i soci quando trattasi si società di persone, dai soci accomandatari quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di società

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Ultimo aggiornamento: 15 novembre 2023