Studi di consulenza

Requisiti del titolare

L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di studio di consulenza è rilasciata al titolare dell'impresa che sia in possesso dei requisiti indicati dall'art. 4 del "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto" (pdf 83 KB).

  1. sia cittadino italiano o cittadino di uno degli Stati dell'Unione Europea stabilito in Italia oppure sia regolarmente residente/soggiornante in Italia ai sensi del D.P.R. n. 223 del 30 maggio 1989 e della Legge n. 40 del 6 marzo 1998, con permesso di soggiorno;
  2. abbia raggiunto la maggiore età;
  3. non abbia riportato condanne per delitti contro la pubblica amministrazione, contro l'amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio ovvero per i delitti di cui agli articoli 575 (omicidio), 624 (rapina), 628 (furto), 629 (estorsione), 630 (sequestro di persona a scopo di estorsione), 640 (truffa), 646 (appropriazione indebita), 648 (ricettazione), e 648bis (riciclaggio) del Codice Penale, per il delitto di emissione di assegno senza provvista di cui all'art. 2 della Legge 15 dicembre 1990, n. 386, o per qualsiasi altro delitto non colposo per il quale la legge preveda la pena della reclusione non inferiore, nel minimo, a due anni, e, nel massimo, a cinque anni, salvo che non sia intervenuta sentenza definitiva di riabilitazione;
  4. non sia stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personali o a misure di prevenzione;
  5. non sia stato interdetto o inabilitato
  6. sia in possesso dell'attestato di idoneità professionale di cui all'art. 5 della Legge 264/91;
  7. disponga di locali idonei e di adeguata capacità finanziaria.

In caso di società l'autorizzazione è rilasciata alla società. A tal fine i requisiti di cui alle lettere a), b), c) d) ed e) devono essere posseduti:

  1. da tutti i soci, quando trattasi di società di persone;
  2. dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
  3. dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

Il requisito di cui alla lettera f) deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti sopra elencati.
Il requisito di cui alla lettera g) deve essere posseduto dalla società.
Il titolare della impresa individuale, ovvero in caso di società, i soci in possesso dell'attestato di idoneità, hanno laresponsabilità professionale per l'esercizio dell'attività.