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COME COMUNICARE IL SUBAFFIDAMENTO (DECRETO LEGISLATIVO 50/2016)

Informazioni generali sul subaffidamento

Il subaffidamento è disciplinato dal comma 2, ultimo periodo, dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

È considerato SUBAFFIDAMENTO:

  • la fornitura senza prestazione di manodopera;
  • la fornitura con posa in opera;
  • i noli a caldo

SE

  1. Importo subcontratto è < 2% dell'ammontare dei lavori affidati, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
  2. Importo subcontratto < 100.000,00 Euro, indipendentemente dall'incidenza del costo della manodopera;
  3. Importo subcontratto > 2% dell'ammontare dei lavori affidati, se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto;
  4. Importo subcontratto > 100.000,00, Euro se la manodopera ha incidenza < 50% dell'importo del subcontratto.

Criterio per l'individuazione della specifica tipologia di subcontratto (subappalto o subaffidamento)

Con specifico riferimento alla distinzione tra subappalto e subfornitura, la giurisprudenza ha elaborato un criterio, riferito alla “trasformazione soggettiva del bene fornito”, in ragione del quale:

  • ricorrerà la fattispecie del subappalto ogniqualvolta il bene da porre in opera viene trasformato all'interno del cantiere o, in altri termini, quando il materiale fornito diviene bene, in senso giuridico, all'interno del cantiere, con una posa consistente nella incorporazione nell'opera mediante macchinari e operai specializzati (es. posa del tappetino bituminoso);
  • si avrà invece fornitura e posa in opera nelle ipotesi in cui il materiale fornito entra già in cantiere come un bene finito (es. bene prodotto in serie), avente una specifica destinazione d'uso, e pronto per essere ivi lavorato con prestazioni del tutto accessorie e strumentali (quali, ad esempio, il montaggio, l'assemblaggio, l'incollatura, la bullonatura) che non modificano in alcun modo il bene e la sua destinazione d'uso, ma sono dirette a consentirne l'utilizzo; è inoltre un elemento di valutazione il presupposto che l'incorporazione nell'opera non necessiti di lavorazioni strutturali/significative sull'opera stessa.

Non possono essere oggetto di "subaffidamento", in quanto rientrano nella disciplina del subappalto, le prestazioni riconducibili ai "lavori"; tali possono essere considerati, a titolo esemplificativo, i casi in cui il bene viene prodotto al di fuori di una produzione di serie oppure il bene viene trasformato in una entità diversa.

Non è consentita la frammentazione degli importi delle prestazioni effettuata al fine di rientrare in uno dei casi sopra elencati.

Si segnala che il responsabile del procedimento e la direzione lavori, nell'ambito delle funzioni assegnate dalla legge, possono chiedere all'appaltatore chiarimenti per valutare il rispetto dei requisiti sopra indicati; possono altresì effettuare tutte le valutazioni inerenti la quantità, le caratteristiche, le tempistiche e il rispetto degli obblighi nei confronti dei lavoratori presenti in cantiere.


Elenco dei documenti da presentare

La società o l'impresa individuale che richiede il sub affidamento ha l'obbligo di trasmettere alla Stazione Appaltante apposita comunicazione nella quale occorre indicare il nome del sub-contraente, l'oggetto e l'importo del subcontratto.

Alla comunicazione deve essere allegata:

  • Copia del subcontratto, anche per estratto, contenente la clausola di assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.i.;
  • Comunicazione dati C/C dedicato sub-affidatario ex art. 3 L. 136/2010 (se non riportati nel contratto).

La comunicazione di subaffidamento non è soggetta ad alcuna autorizzazione da parte della Stazione appaltante, fatto salvo l'obbligo della stessa di verificare la sussistenza dei presupposti giuridici. Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga che la prestazione da espletare sia soggetta alla disciplina del subappalto, comunica all'appaltatore che non è possibile procedere, salvo presentare apposita istanza di subappalto.

A tal proposito, si invita ad usare il modello di comunicazione di subaffidamento (odt 17 KB).

Si ricorda che la mancata comunicazione delle generalità e codice fiscale delle persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato e il mancato rispetto delle modalità di pagamento tramite banca/Posta e con modalità di bonifico bancario o postale comporta l'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste all'art. 6 della L. 136/2010.


Ultimo aggiornamento: 17 marzo 2023