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Cittàmetropolitana di Torino

40 ANNI DALL’INCIDENTE A SEVESO. IL RUOLO DELLA CITTA’ METROPOLITANA NELLA GESTIONE DEL RISCHIO INDUSTRIALE

Le aziende "sottosoglia" Seveso e il recente incidente alla Darkem

La Variante “Seveso” ha anche considerato significative, per la possibilità di incidenti rilevanti, le attività che prevedono la detenzione o l’impiego di alcune classi di sostanze in quantità pari o superiori al 20% delle soglie che determinerebbero l’assoggettabilità dell’attività alla “soglia inferiore” prevista dal d.lgs. 105/2015.
Esiste infatti una vasta “zona d'ombra” di aziende, note come “sottosoglia Seveso”, nei confronti delle quali la Pubblica Amministrazione non ha strumenti adatti ad esercitare un efficace controllo, e che possono finire, anche per questo motivo, per divenire “più pericolosi” della maggior parte degli stabilimenti soggetti a direttiva Seveso.
Un Piano territoriale non può, correttamente, imporre nuovi o maggiori obblighi o adempimenti all’operatore privato. Può e deve, però, regolare la coesistenza sul territorio di attività diverse e legittime, tenendo conto dei rischi ad esse associati.
Le norme sui “sottosoglia” si prefiggono il compito di stimolare i comuni ad “aprire gli occhi” sul problema e prendere coscienza, nella giusta misura, del rischio costituito da certe attività industriali, e della necessità di pianificare attentamente le nuove aree industriali e l'insediamento di funzioni e strutture che siano potenziali bersagli di un incidente.

Per fare un esempio, non è fuori luogo ricordare il recente e grave incidente alla Darkem di Scarmagno.

Alle ore 21 del 30 maggio 2016, nell’azienda Darkem – deposito di materiale chimico sito nel comune di Scarmagno nella zona nota come “Comprensorio Olivetti” – si è sviluppato un principio d’incendio esterno del capannone. Poco dopo l’arrivo dei Vigili del Fuoco, si è verificata una prima violenta esplosione che ha investito uno dei mezzi intervenuti, colpendo direttamente (e gravemente in alcuni casi) sette pompieri in procinto di intervenire e provocando il crollo del tetto del deposito. In seguito avvenivano almeno altre tre esplosioni e il capannone rimaneva totalmente distrutto, mentre proiezioni di frammenti interessavano un’ampia area circostante. Solo dopo quattro giorni si riusciva a estinguere completamente il fuoco.
Il comune ha emanato una serie di ordinanze per fronteggiare il pericolo immediato con chiusura di tratti di strade, di scuole, e con accertamenti sulla stabilità di immobili posti nelle vicinanze (abitazioni e aziende). L’ARPA ha provveduto al monitoraggio dell’atmosfera in un’area di alcune centinaia di metri di raggio, mentre resta da completare la risoluzione del problema dei residui e rifiuti di sostanze chimiche da rimuovere.

In base ai dati reperiti da ARPA (dati derivati da una stima e non desunti da documenti ufficiali dell’azienda e perciò indicativi in quanto è in corso una indagine anche penale sull’evento), nello stabilimento era presente un quantitativo di sostanze comburenti e pericolose per l’ambiente acquatico inferiore alla soglia che avrebbe determinato l’obbligo per l’azienda di notificarsi alle autorità. Quindi, esso parrebbe non rientrare tra gli stabilimenti “Seveso”, ma probabilmente nelle aziende sottosoglia definite dalla Variante Seveso al PTC.
Si tratta di un caso esemplare rispetto alla pericolosità di tali tipologie di aziende: nonostante l’esclusione dagli obblighi Seveso, tipologia e quantità delle sostanze in lavorazione sono tali da comportare l’effettivo e concreto rischio anche di gravi incidenti.
E’ quindi opportuno e necessario che il comune che le ospita sia consapevole, nei termini corretti e non di generico allarme, del pericolo da esse rappresentato e che di tale rischio tenga conto in sede di piano regolatore, evitando di aumentare il carico antropico indotto dalle previsioni urbanistiche in quella che la Variante definisce “area di esclusione”.
Questo non può di per sé evitare gli incidenti (pur facilitando una maggiore consapevolezza e attenzione da parte dell’azienda), ma crea le condizioni affinché le conseguenze di un eventuale evento siano ben più ridotte di quelle possibili in un’area popolata densamente e/o disordinatamente.

Così, l’elaborato RIR o la variante generale di Piano è il momento opportuno per i comuni di procedere alla ricognizione delle attività “sottosoglia” mediante indagini i cui criteri possono essere modulati in base alle dimensioni e all'urbanizzazione del comune in questione.
Per i nuovi stabilimenti “sottosoglia” - che devono dichiararsi in fase di richiesta di titolo abilitativo o comunque di insediamento o attuazione delle modifiche – la Variante prevede:

  • per la compatibilità territoriale, il vincolo di una distanza misurata dal perimetro pari almeno a 100/200 metri da elementi vulnerabili di categoria A o B a seconda che il tipo di pericolo sia energetico (incendi, esplosioni) oppure tossico;
  • per la compatibilità ambientale, il divieto di insediamento nelle zone ad altissima vulnerabilità; nelle zone a rilevante vulnerabilità, deve essere presentata una relazione di applicazione di alcune misure gestionali e impiantistiche.