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Cittàmetropolitana di Torino

CONCESSIONI STRADALI

INDENNIZZO USURA STRADE

Art. 10 del codice della strada e art. 18 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada sui trasporti eccezionali eccedenti le masse stabilite dall’art. 62 del c.d.s.

La misura dell'indennizzo tengono conto della massa del veicolo e della sua distribuzione sugli assi, delle caratteristiche costruttive e della lunghezza del percorso stradale.

L'indennizzo deve essere pagato anticipatamente con le seguenti modalità alternative:

  • con il servizio PagoPA®, accedere alla pagina (anche con accesso in modalità anonima), selezionare la voce PAGAMENTO SPONTANEO, successivamente servizio d'incasso TRASPORTI ECC. ONERI USURA, è necessario specificare la causale del pagamento: INDENNIZZO USURA STRADE - DITTA - TARGA - PERIODO MESI;
  • con bonifico bancario su cod. IBAN IT88B0200801033000003233854 (Banca Unicredit SpA - Sportello 08162 Via Bellezia n. 2 – Torino) intestato a: Città metropolitana di Torino, Direzione Coordinamento Viabilità – Viabilità 1 (UA3) – Ufficio del Traffico, è necessario specificare la causale del pagamento: INDENNIZZO USURA STRADE - DITTA - TARGA - PERIODO MESI.

L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla richiesta di autorizzazione.

E' consentita la valutazione "convenzionale" dell'indennizzo per la maggiore usura, ove dovuto, per i veicoli o i trasporti, di cui all'articolo 13, comma 2, punto B) del citato Regolamento, qualora, all'atto della domanda di autorizzazione periodica, il richiedente non sia in grado di precisare il chilometraggio da effettuare complessivamente, né i singoli itinerari richiesti, né l'effettivo carico del singolo trasporto. Detto indennizzo (per le strade comunali, provinciali, regionali del territorio dell’area metropolitana di Torino), deve essere versato direttamente all'Ente: Città metropolitana di Torino.
Per i trasporti eccezionali per eccesso di peso di tipo periodico da effettuare su tutte le strade Regionali, Provinciali, Comunali, della Regione Piemonte l'indennizzo di cui all'articolo 18, commi 5 e 6, del D.P.R. 495/1992 deve essere versato alla Città metropolitana di Torino, ogni qualvolta che:

  1. l'itinerario non sia prefissato e l'impresa richiedente abbia sede nell’area metropolitana di Torino;
  2. l'itinerario non sia prefissato, il transito abbia origine al di fuori della Regione Piemonte e l’area metropolitana di Torino sia la prima interessata al transito;
  3. l'itinerario sia definito ed abbia origine nell’area metropolitana di Torino;
  4. l'itinerario sia definito ed abbia origine fuori Regione e l’area metropolitana di Torino sia la prima interessata al transito.

Fa eccezione il trasporto di blocchi di pietra naturale, di elementi prefabbricati compositi ed apparecchiature industriali complesse per l'edilizia, di prodotti siderurgici coils e laminati grezzi, qualora venga effettuato un percorso ripetitivo con sagome di carico sempre simili, per il quale l’autorizzazione è concessa dall’ente proprietario previo pagamento dell'indennizzo d'usura stradale di tipo "forfettario" a favore delle casse della Tesoreria Provinciale dello Stato di Viterbo.

Importi indennizzo maggiore usura stradale di tipo "convenzionale":


Ultimo aggiornamento: 27/12/2022