Economia turistica

Agenzie di viaggi e turismo

Sono Agenzie di viaggi e turismo le imprese che esercitano congiuntamente o disgiuntamente le attività di produzione e di organizzazione di viaggi e soggiorni o di intermediazione nei predetti servizi.

NORMATIVA

Le attività sono disciplinate ai sensi del Codice del Turismo D.Lgs. 79/2011 e normativa comunitaria, Codice del Consumo, Legge della Regione Piemonte n. 30/03/1988 n.15 e s.m.i. nonché specifiche deliberazioni regionali.

Per la normativa di riferimento e i moduli SCIA si rimanda al sito tematico della Regione Piemonte

DESCRIZIONE ATTIVITA'

Apertura agenzia viaggio/filiale, variazioni, cessazioni

L'apertura di un'agenzia viaggio e turismo è soggetta alla presentazione di una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio Attività) al Comune che ne trasmette copia alla Città metropolitana di Torino.
L'apertura di filiali, le variazioni relative a stati, fatti, condizioni e titolarità devono essere comunicati entro 10 giorni al Comune.
Sul sito della Regione Piemonte sono disponibili i moduli di SCIA per l'apertura di una nuova agenzia viaggi e moduli di Comunicazione per le variazioni, apertura filiale e per comunicare la cessata attività avvalendosi dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) del Comune di riferimento.
L'apertura di filiali, succursali, punti vendita di agenzie già legittimate ad operare non necessita della nomina di un nuovo direttore tecnico ma occorre presentare estensione assicurativa per la nuova filiale aperta.

Risorse web:


Denominazione

Coloro che intendono aprire un'agenzia di viaggio o modificare la denominazione di un'agenzia già operante devono inoltrare all'Ufficio Professioni Turistiche e Agenzie Viaggi della Città Metropolitana di Torino, prima di presentare la SCIA o la Comunicazione di variazione, richiesta di verifica della denominazione proposta che deve essere tale da non ingenerare confusione nel consumatore (divieto di omonimia) e non deve coincidere con la denominazione di Comuni o Regioni italiane. La Città Metropolitana di Torino, dopo aver effettuato le necessarie verifiche sulla denominazione proposta, comunicata alle altre province, procede alla prenotazione sull’archivio INFOTRAV dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.Tale denominazione è da utilizzarsi entro 30 giorni dalla comunicazione favorevole al fine della presentazione della SCIA, salvo casi eccezionali e comprovati che impediscano l'apertura dell'agenzia entro il termine previsto.

Direzione tecnica

La responsabilità dell'agenzia di viaggio e turismo è affidata a un direttore tecnico in possesso di abilitazione regionale rilasciata ai sensi dell'art.8 L.R.30 marzo 1988 e s.m.i.
Nel caso di sopravvenuta indisponibilità del direttore tecnico a svolgere le proprie funzioni, il titolare dell'agenzia propone un nuovo direttore tecnico, entro novanta giorni, pena la sospensione dell'attività fino al ripristino della conduzione tecnica.
L'abilitazione all'esercizio dell'attività di direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo è rilasciata previo accertamento del possesso dei requisiti soggettivi, formativi e linguistici di cui al Decreto del Ministro del Turismo 5/8/2021 n.1432 Requisiti professionali a livello nazionale dei direttori tecnici della agenzie di viaggio e turismo.

Fondo di Garanzia

A decorrere dal 1 luglio 2016 è attivo il sistema di garanzia a gestione privata introdotto con legge del 29 luglio 2015, numero 115 art.9. Con la stessa legge è stato abrogato il Fondo Nazionale di Garanzia il quale rimane operativo sia per liquidare le domande già ammesse al rimborso dal Comitato sia le eventuali domande relative ai contratti stipulati entro il 31 dicembre 2015. La normativa sulla garanzia a gestione privata (introdotta con la Legge 29 luglio 2015, n. 115 art. 9) obbliga l’organizzatore di pacchetti turistici (tour operator) e gli intermediari (agenzie di viaggi) di stipulare polizze assicurative o di fornire le garanzie bancarie a copertura dei contratti di turismo organizzato che, per i viaggi all’estero e i viaggi che si svolgono all’interno di un singolo Paese, garantiscono, nei casi di insolvenza o fallimento dell’intermediario o dell’organizzatore, il rimborso del prezzo versato per l’acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista. Il nuovo sistema di garanzia prevede l’obbligo, che i contratti di turismo organizzato siano assistiti da polizza assicurativa o garanzia bancaria. Si prevede la possibilità per gli operatori del settore di costituirsi in consorzi o altre forme associative idonee al fine di prevedere al rispetto della normativa attraverso le modalità ritenute più adeguate dalle imprese, anche eventualmente con il ricorso a moduli mutualistici. Si tratta di strumenti di natura privatistica, come tali regolati dalla normativa in materia di assicurazioni (decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni private) e di garanzie bancarie (Codice civile e decreto legislativo 1 settembre 1993, n.385, Testo unico delle leggi in materiabancaria e creditizia).

(Fonte: MIBAC - Direzione Generale del Turismo)


ELENCHI AGENZIE DI VIAGGI E TURISMO

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Per ulteriori informazioni invia una email a: turismo@cittametropolitana.torino.it oppure telefona al numero 011/861.3827.