Autobus da noleggio
Sezione metropolitana del registro regionale delle imprese esercenti l'attività di trasporto di viaggiatori mediante noleggio di autobus con conducente.
Ai sensi del Regolamento CE e del decreto applicativo, le imprese di noleggio autobus con conducente sono tenute a recarsi presso la Motorizzazione civile per ottenere l'autorizzazione all'esercizio della professione.
Si ricorda che il requisito della idoneità finanziaria va dimostrato ogni anno.
Le imprese sono quindi tenute a presentare agli uffici della Motorizzazione civile la certificazione del revisore dei conti oppure l'attestazione di idoneità finanziaria entro il termine di un anno a decorrere dalla data della precedente presentazione.
Le imprese iscritte nel Registro regionale sono tenute a presentare entro il 31 gennaio di ogni anno, e ogni qualvolta si verifichi una variazione nel corso dell'anno, il modello conducenti, presente nella sezione modulistica, debitamente compilato al fine di verificare la permanenza del requisito della dotazione di personale (art. 4, comma 2, lett. d, legge regionale 22/2006).
Si ricorda che la mancata o tardiva comunicazione di ogni modifica della struttura aziendale, che può avere effetto sull'autorizzazione, è passibile di sanzione amministrativa pecuniaria (art. 8, legge regionale 22/2006).
Si invitano le imprese a rispettare l'art. 6 della legge 11/08/2013 n. 218 di cui si riporta il testo:
la qualità di dipendente o di lavoratore con contratto di prestazioni di lavoro temporaneo del conducente dell'autobus deve risultare da una dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa resa ai sensi dell'art. 47 di cui al D.P.R. 28/12/2000 n.445.
Tale documentazione deve essere in possesso del dipendente e del lavoratore in servizio.
La qualità di titolare, socio e collaboratore familiare deve risultare dal registro delle imprese presso la camera di commercio competente per territorio.
L'impresa che contravviene a tali disposizioni è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 2000 euro.
Il possesso dell'ultima busta paga può essere considerato un documento attestante il rapporto di lavoro del conducente (circolare M.I. del 4/6/2014 prot. 300/A/4053/14/113/1).
Info e contatti
Servizio Trasporti
Responsabile ufficio: dott. Davide Cuccorese
Tel. 011 8616064/2
Email: davide.cuccorese@cittametropolitana.torino.it
P.E.C.: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it
Orario sportello:
lunedì e mercoledì dalle 14 alle 16;
martedì e giovedì dalle 9 alle 12 - venerdì chiuso.
Normativa
- Regolamento CE n. 1071/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che stabilisce nuove regole per l'esercizio della professione di autotrasportatore (pdf 1 MB)
- Decreto del Capo dipartimento per i Trasporti, la Navigazione ed i sistemi informativi e statistici di presa d'atto del Regolamento CEE (pdf 2 MB)
- Legge Regione Piemonte 26 giugno 2006, n. 22 (BUR n. 26 del 29 giugno 2006) (pdf 130 KB)
- Legge 11 agosto 2003, n. 218 (G.U. n. 190 del 18 agosto 2003) (pdf 25 KB)
- D. Lgs. 22 dicembre 2000, n. 395
Ultimo aggiornamento: 14 ottobre 2022