Tutela Fauna e Flora

Raccolta specie vegetali protette

Le autorizzazioni alla raccolta in deroga delle specie vegetali a protezione assoluta vengono rilasciate esclusivamente per fini scientifici e/o didattici.

Le richieste possono essere presentate da Istituti Universitari, Musei naturalistici, Enti di ricerca scientifica ovvero privati che possono documentare le finalità di studio per le quali vengono presentate.

L'istanza deve contenere:
a) identificazione precisa del richiedente corredata dall'esatto indirizzo, recapito telefonico, e-mail;
b) identificazione esatta delle specie e del numero di esemplari di flora spontanea soggetti a regime di protezione ai sensi dell'art. 15, comma 1 della legge regionale n. 32/1982 dei quali si richiede l'autorizzazione alla raccolta;
c) modalità e tempi delle attività di campo;
d) quantitativi giornalieri/mensili;
e) durata dell'autorizzazione (mesi - anni);
f) indicazione del nominativo esatto delle persone che si occuperanno della raccolta (luogo e data di nascita - residenza);
g) indicazione delle finalità della ricerca;
h) indicazione del luogo in cui verranno custoditi gli esemplari prelevati;
i) indicazione delle ulteriori province ove si intende effettuare la raccolta;
- ogni singola richiesta può essere sottoposta alla verifica di un esperto, il quale esprime una valutazione sulla congruità della stessa rispetto alle finalità della ricerca;
- l'Amministrazione si riserva di rilasciare (o non rilasciare) l'autorizzazione anche sulla base del parere espresso dall'esperto botanico incaricato di valutare i contenuti delle richieste presentate;
- le richieste inoltrate da privati vengono formalmente sottoposte alla valutazione della Commissione Consultiva Regionale per la protezione dell'ambiente naturale di cui all'art. 34 della L.R. 32/82;
- l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata per particolari condizioni ambientali che si dovessero verificare come pure qualora gli organi di vigilanza accertino illeciti attinenti all'autorizzazione rilasciata a carico del titolare dell'autorizzazione stessa o dei raccoglitori incaricati;
- copia dei risultati della ricerca dovrà essere consegnata all'Amministrazione che ha autorizzato la raccolta.

Normativa e documentazione utile

Legge regionale 2 novembre 1982, n. 32 (pdf 119 KB)

Estratto legge regionale 44/2000 - art. 74 (pdf 6 KB)

DGP 719-120025 del 11 giugno 2002 - Raccolta di specie vegetali protette - art. 15, comma 1 - della legge regionale 2 novembre 1982, n. 32. Criteri per il rilascio delle autorizzazioni (pdf 12 KB)

Elenco specie vegetali a protezione assoluta - art. 15 legge regionale 32/1982 (pdf 19 KB)

Modulo istanza autorizzazione (pdf 39 KB)