Tutela Fauna e Flora

Rimborso danni prodotti alle colture da animali selvatici

Classificazione Tutela della fauna e della flora
Identificazione
  • Dipartimento: Sviluppo Economico
  • Funzione Specializzata: Tutela Fauna e Flora
  • Ufficio: Gestione Amministrativa - tel. 0118616935 - fax. 0118614257
Funzionario responsabile Andreina RAFFERO
Responsabile aggiornamento

Andreina RAFFERO

Attività La Città Metropolitana di Torino, ai sensi della vigente normativa di settore (Legge 157/1992, legge regionale 19/2009 e legge regionale 5/2018), provvede all'accertamento e valutazione dei danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo all'interno delle aree protette regionali (Parchi, Riserve Naturali, Aree attrezzate) e delle zone di protezione faunistica di propria istituzione (Oasi - Zone di ripopolamento e cattura), nonché all'indennizzo delle somme spettanti agli imprenditori agricoli danneggiati.

Al fine di uniformare l'attività di valutazione dei danni sul territorio regionale, la Regione Piemonte, con D.G.R. n. 114-6741 del 03/08/2007, ha approvato appositi "Criteri in ordine all'accertamento e alla liquidazione dei danni alle colture agrarie causati dalla fauna selvatica e dall'attività venatoria".

Sulla base dell'art. 6, comma 2, dei criteri regionali suddetti, la Provincia di Torino (ora Città Metropolitana di Torino) ha adottato, con D.G.P. n. 1550-1364460 del 18/12/2007 e D.G.P. n. 648-34957 del 25/6/2008, il vigente Prezzario provinciale per la quantificazione dei danni in oggetto.

N.B. I danni riscontrati su terreni destinati alla gestione programmata della caccia o nelle Aziende Faunistico-Venatorie o Aziende Agri-Turistico-Venatorie sono rimborsati, rispettivamente, dai Comitati di Gestione degli Ambiti Territoriali di Caccia e dei Comprensori Alpini e dai Concessionari delle AFV e AATV, ognuno per il territorio di propria competenza.

Inoltre nel 2014, a livello comunitario, sono intervenute importanti modifiche normative che hanno mutato il quadro legislativo all'interno del quale possono essere concessi i contributi per il rimborso dei danni.

Infatti l'Unione Europea, con il documento informativo UE 204/C – 2014/01 "0rientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nei settori agricolo o forestale e nelle zone rurali 2014-2020", non ha escluso dalla disciplina degli aiuti di Stato il rimborso dei danni alle colture agricole causati da fauna selvatica.

La Regione Piemonte con D.G.R. n. 39-1966 del 31/07/2015 e successiva circolare esplicativa ha pertanto disposto, in conformità agli orientamenti comunitari, che:

  • per tutti i risarcimenti relativi a danni avvenuti dopo il 30 giugno 2014 sia applicato il regime di "de minimis", il quale si sostanzia nella definizione di un tetto massimo alle somme che possono essere concesse, a diverso titolo, all'impresa privata nell'arco di tre esercizi finanziari; tale somma, per le imprese agricole, è stabilita in 15.000 euro (art. 3, comma 2, del Regolamento UE n. 1408/2013 del 18/12/2013)
  • le somme di rimborso ottenute per danni anteriori al 1° luglio 2014 non siano computate tra gli aiuti "de minimis"
  • il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un contributo in regime "de minimis" è tenuto obbligatoriamente a sottoscrivere una dichiarazione, rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, che attesti tutte le somme ottenute dall'azienda a titolo di "de minimis" nel triennio antecedente la data di concessione;

Il Consiglio Metropolitano di Torino, con deliberazione n. 76-27923 del 10/11/2015, ha recepito le disposizioni di natura applicativa contenute negli atti regionali sopra citati.

Requisiti del richiedente

Conduttori o proprietari di fondi agricoli ricadenti all'interno di aree sottoposte a tutela di istituzione provinciale o regionale, che hanno subito danni a produzioni agricole causati da animali selvatici.

Modalità di presentazione della richiesta di rimborso
La gestione delle richieste di indennizzo per danni arrecati dalla fauna selvatica alle colture agricole deve avvenire esclusivamente tramite il sistema SIAP (Sistema informatico agricolo regionale), servizio on-line denominato "Indennizzo danni da fauna selvatica".

Per poter procedere al sopralluogo di perizia finalizzato alla quantificazione del danno riscontrato, occorre pertanto rivolgersi ai Centri di Assistenza Agricola (CAA) delle diverse associazioni di categoria per l'invio telematico delle domande di rimborso al Servizio Tutela della Fauna e della Flora.
Contribuzione a carico del cittadino

Nel caso in cui il richiedente non sia fra gli aventi titolo, il danno non sia riconoscibile fra quelli risarcibili o risulti inferiore o uguale a 40 euro (30 euro nei Comuni classificati montani o nelle isole amministrative ricadenti in zona montana), lo stesso non ha diritto ad alcun indennizzo ed è tenuto a corrispondere le spese della perizia.

Qualora il danno accertato sia di importo superiore a quelli sopra indicati ma inferiore o uguale a 100 euro (80 euro nei Comuni classificati montani o nelle isole amministrative ricadenti in zona montana), lo stesso è risarcibile con una franchigia pari a 30 euro; in caso di presentazione di più domande per reiterati danni della stessa tipologia sulla stessa coltura e sugli stessi appezzamenti o su altri appezzamenti aziendali, gli importi vengono cumulati senza addebito della franchigia.

Normativa
Documentazione Elenco sedi provinciali delle organizzazioni agricole (pdf 22 Kb)