Esami per idoneità professionale

Insegnanti e istruttori di autoscuole


Presentazione

È di competenza della Città metropolitana la gestione degli esami per il conseguimento dell'abilitazione professionale all'attività di insegnante di teoria ed istruttore di guida nelle autoscuole.

Normativa

Deliberazione del Consiglio provinciale n. 122/27584 del 3 novembre 2011, conseguimento dei titoli professionali di Insegnante di teoria ed Istruttore di guida nelle Autoscuole:
- Regolamento per la gestione degli esami

Modulistica
Informazioni per la presentazione delle domande

Si rammenta che possono presentare domanda per sostenere gli esami solo coloro che hanno la residenza (e non il domicilio) nel territorio della area metropolitana di Torino e nelle province ad essa convenzionate (Aosta e tutte le province piemontesi, eccetto quella di Alessandria).
È richiesto il pagamento di un contributo spese di euro 100 per l'ammissione ad ogni singola sessione d'esame e per ogni categoria d'esame.
L'importo di euro 100, per candidato va corrisposto mediante versamento su bollettino di pagamento in conto corrente postale sul c/c n. 00216101 intestato a:
CITTÀ METROPOLITANA di TORINO,
causale: "Contributo spese per la partecipazione all'esame di... (specificare il tipo di esame)".
I candidati titolari di conto corrente possono effettuare il pagamento anche mediante bonifico bancario (da un conto corrente di cui il candidato è INTESTATARIO o COINTESTATARIO) presso l'UNICREDIT, agenzia di via XX Settembre n. 31, Torino - Iban: IT88B0200801033000003233854
Il versamento per la tassa di iscrizione all'esame deve recare l'indicazione del nominativo del candidato e della tipologia d'esame cui si riferisce.
Il versamento va intestato sempre a CITTA' METROPOLITANA di TORINO.
NON VERRANO ACCETTATI VERSAMENTI CON NOMINATIVI DIVERSI DA QUELLO DEL CANDIDATO.
La ricevuta del pagamento va quindi allegata alla domanda d'esame.
Le domande e i relativi allegati devono essere consegnati, unitamente alla marca da bollo da euro 16,00 e all'attestazione del versamento, presso lo sportello dell'Ufficio Esami previo appuntamento telefonico in orario d'ufficio al n. 011/8616015
oppure spedite per posta presso
Città metropolitana di Torino - Ufficio Esami - c/so Inghilterra 7 - 10138 TORINO
Si possono richiedere informazioni sulle sessioni d'esame e sulle modalità di svolgimento degli stessi telefonando in orario d'ufficio al n. 011/8616015

Estratto dal Regolamento Provinciale degli esami:

Art. 7
Adempimenti preliminari alle sessioni d'esame
Il Dirigente del Servizio Trasporti, con proprio atto, comunica, motivandola, l'eventuale esclusione dei candidati dalla sessione d'esame...(omissis)
Il candidato che ha presentato domanda verrà convocato, salvo comunicazione di esclusione, attraverso lettera contenente l'indicazione della data (in relazione alla disponibilità dei posti) e del luogo prefissati per la prova d'esame... (omissis)

Art. 8
Svolgimento delle prove d'esame
Sostengono le prove d'esame i candidati, in possesso dei requisiti richiesti, che siano stati convocati a norma del precedente articolo 7.

Prove d'esame

Insegnanti: l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 1 del D.M. n. 17 del 26/01/2011 e si articola in quattro fasi:

  1. il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
  2. il candidato tratta sinteticamente, per iscritto e nel tempo minimo di due ore fino ad un massimo di sei ore come stabilito dalla Commissione d'esame, tre temi scelti dalla Commissione tra gli argomenti del programma d'esame. Ad ogni tema è assegnato un punteggio tra zero e dieci. E' ammesso alla terza fase il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  3. il candidato simula una lezione di teoria su un argomento scelto dalla Commissione. E' ammesso alla quarta fase il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  4. il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Istruttori: l'esame verte sulle materie di cui all'allegato 2 del D.M. n. 17 del 26/01/2011 e si articola in tre prove:

  1. il candidato compila due schede d'esame, di quaranta domande ciascuna, predisposte con criterio di casualità sulla base dei contenuti di quelle per il conseguimento delle patenti di guida delle categorie A e B, nel tempo massimo di quaranta minuti. Non è ammesso alla prova sub lettera b) il candidato che ha commesso, sul complessivo numero di ottanta domande, un numero di errori superiore a due;
  2. il candidato sostiene una prova orale sugli argomenti del programma d'esame. E' ammesso alla prova successiva il candidato che ha ottenuto un punteggio non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta;
  3. il candidato sostiene le seguenti prove pratiche per dimostrare la propria capacità di istruzione. Supera la prova il candidato che ha ottenuto un punteggio per ciascuna prova non inferiore a cinque e complessivo, sulle tre prove, non inferiore a diciotto rispetto al punteggio massimo di trenta.

Le prove si svolgono con le seguenti modalità:

  • capacità di istruzione alla guida di veicoli delle categorie A, limitatamente al conseguimento dell'abilitazione di cui all'art. 5, comma 1, lettera a); il motociclo utilizzato per lo svolgimento di tale prova deve avere una cilindrata non inferiore a 600 cm3, condotto da un componente della Commissione...(omissis)";
  • capacità di istruzione alla guida di veicolo della categoria B condotto da un componente della Commissione che funge da allievo...(omissis)...per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b);
  • capacità di istruzione alla guida su veicolo della categoria C+E o D, a scelta della Commissione, condotto da un componente della stessa che funge da allievo...(omissis)...per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettere a) e b)...(omissis)

I candidati al conseguimento dell'abilitazione di Istruttore di cui all'art. 5, comma 2, sostengono solo le prove d'esame di cui al comma 2, lettere a) e b).

Requisiti morali e titoli per l'ammissione agli esami

Art. 1 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17

I requisiti per conseguire l'abilitazione di Insegnante di teoria nelle autoscuole sono i seguenti:

  • a) età non inferiore a diciotto anni;
  • b) diploma di istruzione di secondo grado conseguito a seguito di un corso di studi di almeno cinque anni;
  • c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni;
  • d) patente di guida della categoria B normale o speciale;
  • e) possesso dell'attestato originale di frequenza al corso di formazione iniziale per Insegnante di teoria,

Art. 6 del D.M. 26 gennaio 2011 n. 17

"I requisiti per conseguire l'abilitazione di Istruttore di guida nelle autoscuole sono i seguenti:

  • età non inferiore a 21 anni;
  • diploma di istruzione di secondo grado;
  • non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza e non essere stato sottoposto a misure amministrative di sicurezza personale o alle misure di prevenzione previste dall'art. 120, comma 1, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
  • patente di guida comprendente:
    • almeno le categorie A, B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera a);
    • almeno le categorie B, C+E e D, ad esclusione delle categorie speciali, per gli Istruttori di cui all'art. 5, comma 1, lettera b);
    • almeno le categorie B speciale, C speciale e D speciale, per gli Istruttori di cui all'art. 5, comma 2.
      possesso dell'attestato originale di frequenza al corso di formazione iniziale per Istruttore di guida .
Calendario esami anno 2024

Esami per Insegnanti di teoria nelle Autoscuole:
1° sessione: prove scritte 7 marzo; prove orali 26 marzo
2° sessione: prove scritte 13 giugno; prove orali 2 luglio
3° sessione: prove scritte 22 ottobre; prove orali 12 novembre
4° sessione: prove scritte e correzioni 3 dicembre; prove orali 17 dicembre

Esami per Istruttori di guida nelle Autoscuole:
1° sessione: prove scritte e orali 16 maggio; prove pratiche 4 giugno
2° sessione: prove scritte e orali 3 settembre; prove pratiche 24 settembre


Ultimo aggiornamento: 11 gennaio 2024