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Cittàmetropolitana di Torino

CONCESSIONI STRADALI

UFFICIO TRAFFICO E CIRCOLAZIONE, POLIZIA STRADALE E PROCESSI SANZIONATORI

Mezzi pubblicitari - I nostri provvedimenti

Ufficio traffico e circolazione, polizia stradale e processi sanzionatori, a secondo del luogo in cui viene effettuata l'installazione dei mezzi pubblicitari, rilascia:

AUTORIZZAZIONE

Con questo provvedimento la Città metropolitana autorizza il richiedente ad esercitare un diritto o un potere di cui quest'ultimo è già titolare ma il cui esercizio è subordinato ad una preventiva verifica della sua compatibilità con gli interessi pubblici.
Lo svolgimento di attività pubblicitaria sulle strade è configurabile, infatti, come un diritto costituzionale garantito dagli art. 16 e 41 della Costituzione, esercitabile solo dopo una preventiva verifica della sua compatibilità con gli interessi pubblici, onde evitare che l'esercizio di tale diritto possa pregiudicare la sicurezza stradale che l'ente proprietario è tenuto a garantire.
Nel nostro caso, l' autorizzazione è un atto rilasciato per tutti i tipi di installazione di mezzi pubblicitari da eseguire su strade provinciali o di competenza della Città metropolitana situate al di fuori della delimitazione del centro abitato dei Comuni dove la competenza al rilascio del provvedimento è, esclusivamente, della Città metropolitana.
Nei casi in cui i mezzi pubblicitari siano visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso oppure in prossimità di aree e/o edifici tutelati come beni culturali o in prossimità dei beni paesaggistici protetti, l'autorizzazione è subordinata anche al preventivo nulla-osta dell'ente competente in materia.
Per ottenere i provvedimenti per la collocazione di impianti e mezzi pubblicitari in aree e/o su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente (amplius D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 153, Codice dei beni culturali e del paesaggio), occorre allegare all'istanza il relativo nulla osta degli Enti preposti alla tutela degli stessi.
Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato alla presentazione dell'istanza in bollo da parte dell'interessato, corredata da tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica nonché della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria a favore della Città metropolitana.

NULLA-OSTA

Per Nulla-osta s'intende un atto con cui un'autorità amministrativa (nel caso specifico la Città metropolitana) esplicita le proprie indicazioni e prescrizioni in ordine al rilascio di un provvedimento finale da parte di altra autorità (per es. il Comune).
Esso, dunque, in considerazione del fatto che interviene in un procedimento finalizzato all'adozione di un provvedimento principale (l'autorizzazione), è configurabile come atto strumentale di un procedimento complesso.
Nel nostro caso, il Nulla-osta è un atto rilasciato per tutti i tipi di installazione di mezzi pubblicitari da eseguire su strade provinciali o di competenza della Città metropolitana situate all'interno della delimitazione del centro abitato di Comuni dove la competenza al rilascio del provvedimento principale (autorizzazione) è del Comune previa acquisizione del Nulla-osta della Città metropolitana.
Il rilascio del nulla osta è subordinato alla presentazione dell'istanza al Comune, che prima di rilasciare l'autorizzazione, provvederà a girare copia in carta semplice della stessa - corredata da tutti gli allegati tecnici necessari al corretto esame della pratica nonché della ricevuta di avvenuto pagamento degli oneri di istruttoria - alla Città metropolitana di Torino che provvederà a rilasciare il relativo Nulla-osta.

Il nulla-osta è necessario, altresì, quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari, collocati su una strada, siano:

  • visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso , per cui in questo caso l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla-osta di quest'ultimo;
  • collocati su strade si competenza della Città metropolitana situate in prossimità di aree e su edifici tutelati come beni culturali ovvero nell'ambito o in prossimità dei beni paesaggistici protetti ai sensi della normativa vigente (amplius D. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, art. 153, Codice dei beni culturali e del paesaggio), per cui in questo caso è necessario il nulla-osta dell'ente preposto alla tutela di tali beni.

Nei casi in cui i mezzi pubblicitari siano collocati su fondi o aree di proprietà privata appartenenti a terzi, è necessario il nulla osta del proprietario dell'area privata e/o assenso scritto da terzi qualora l'autorizzazione o nulla osta abbia attinenza anche con altre proprietà su cui si effettui l'installazione dell'impianto o mezzo pubblicitario.

Es.: per un mezzo pubblicitario installato su strada statale ma visibile da una strada di competenza della Città metropolitana, l'autorizzazione è rilasciata dall'Anas previo nulla-osta della Città metropolitana.