Autoscuole

Trasformazione o variazione societaria

Le imprese che esercitano l'attività di autoscuola devono comunicare alla Città metropolitana di Torino ogni trasformazione o variazione dell'assetto dell'impresa stessa.

Trasformazione societaria

Sono assoggettate a presentazione di comunicazione di trasformazione societaria di autoscuola, con conseguente rilascio di nuovo nulla osta, le seguenti fattispecie:

  1. Ingresso, recesso o esclusione di uno o più soci che comporti la sostituzione del legale rappresentante o del responsabile didattico per le ulteriori sedi di autoscuola che siano in possesso di tutti i requisiti attualmente previsti dall’art. 123 del Codice della Strada;
  2. Trasformazione della forma societaria (es.: da S.r.l. a S.p.a., da S.a.s. a S.n.c., etc.);
  3. Variazione di ragione/denominazione sociale (es.: da "Autoscuola ALFA di Mario Rossi & c. S.n.c." a "Autoscuola ALFA di Maria Bianchi & c. S.n.c.").

Variazione societaria

Sono invece assoggettate all’obbligo della mera comunicazione di variazione societaria, con conseguente presa d’atto da parte dell’Ufficio, l’ingresso, il recesso o l’esclusione di uno o più soci non responsabili della gestione dell’autoscuola (es.: soci accomandanti, o soci accomandatari/amministratori esclusi dalla gestione dell’autoscuola).