Studi di consulenza

Decesso/Incapacità

In caso di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del titolare dell'impresa individuale in possesso dell'attestato di idoneità professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, dagli eredi o dagli aventi causa del titolare medesimo, i quali entro tale periodo devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.

Qualora gli eredi o gli aventi causa pongano in essere la trasformazione della ditta individuale in una società avente o meno personalità giuridica, viene rilasciata una autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

Nel caso di società, a seguito di decesso o di sopravvenuta incapacità fisica o giuridica del socio o dell'amministratore in possesso dell'attestato di idoneità professionale l'attività può essere proseguita provvisoriamente per il periodo massimo di due anni, prorogabile per un altro anno in presenza di giustificati motivi, periodo entro il quale un altro socio o un altro amministratore devono dimostrare di essere in possesso dell'attestato di idoneità professionale.