Studi di consulenza

Locali

Ai sensi dell'articolo 4 comma 2 della Legge 8 agosto 1991 n. 264 (pdf 40 KB) e dell'art. 8 del "Regolamento per l'autorizzazione e la vigilanza delle imprese e società di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (pdf 83 KB) i locali dello studio di consulenza devono:

  • essere riconosciuti idonei dall'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione (1)
  • essere adibiti esclusivamente all'attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (2)
  • possedere le seguenti caratteristiche:
    • altezza minima prevista dal regolamento edilizio vigente nel comune in cui ha sede lo studio;
    • un ufficio e un archivio di almeno 30 mq di superficie complessiva, con non meno di 20 mq utilizzabili per il primo se posti in ambienti diversi;
    • ufficio areato e illuminato dotato di arredamento atto a permettere un temporaneo e agevole stazionamento del pubblico;
    • servizi igienici composti da bagno e antibagno illuminati e areati (3).

(1) L'idoneità viene verificata dai funzionari della Città metropolitana di Torino mediante sopralluogo.

(2) Qualora lo studio di consulenza svolga anche attività di autoscuola, i locali destinati allo svolgimento dell'attività di consulenza e quelli destinati all'attività di autoscuola possono avere in comune l'ingresso e gli uffici di segreteria, ferma restando la limitazione relativa ai requisiti del titolare dell'autorizzazione.

(3) L' accesso ai servizi igienici deve avvenire esclusivamente dall'interno dei locali.

Si fa presente che nel caso di cessione di attività o trasferimento locali i  funzionari dell’Ente provvederanno ad effettuare un nuovo sopralluogo e non verrà rilasciata l'autorizzazione all'esercizio dell'attività in locali che non abbiano le suddette caratteristiche, anche se già in precedenza autorizzati.