Rischio industriale
Oli minerali
Ai sensi della Legge n. 239/2004 del 23/08/2004 (c.d. Legge Marzano), art.1, comma 8, lettera c), rientrano nella definizione di "oli minerali" gli oli minerali greggi, i residui delle loro distillazioni e tutte le specie e qualità di prodotti petroliferi derivati e assimilati, compresi il gas di petrolio liquefatto e i biocarburanti ed i bioliquidi. Ulteriori e più dettagliate definizioni di "petrolio greggio", "prodotti petroliferi", "biocarburanti" e "bioliquidi" sono presenti nel Regolamento CE n. 1099/2008 e nel D.Lgs n. 28/2011.
La stessa Legge n. 239/2004 ha trasferito alle Regioni, a partire dal 28/09/2004, la competenza in materia di oli minerali; la Regione Piemonte, con l'art. 53 della L.R. n. 44/2000 e s.m.i. ha attribuito alle Province le funzioni amministrative inerenti il rilascio dei provvedimenti in materia di deposito e lavorazione di oli minerali.
La Legge n. 56/2014 del 07/04/2014 ha infine definito le funzioni delle Città Metropolitane a decorrere dal 01/01/2015.
La Città metropolitana di Torino è pertanto l'Ente competente per il rilascio delle autorizzazioni relative agli stabilimenti di deposito e di lavorazione di oli minerali e GPL, ad eccezione delle "infrastrutture ed insediamenti strategici" di competenza ministeriale.
Gli impianti soggetti a regime autorizzativo metropolitano sono i seguenti:
- i depositi di oli minerali con capacità complessiva superiore a 25 mc (10 mc per i depositi commerciali) e fino a 10.000 mc
- gli impianti di riempimento, travaso e deposito di GPL fino ad una capacità di stoccaggio di 200 ton (380 mc circa)
- i depositi di GPL in bombole con capacità complessiva superiore a 1000 kg (e fino a 200 ton) di prodotto stoccato
- attività di vendita di GPL da parte di "operatori terzi" facenti parte dell'organizzazione commerciale delle aziende distributrici (art. 20 comma 3 del D.Lgs n. 128/2006)
Sono invece soggetti a regime autorizzativo di competenza non metropolitana:
- le infrastrutture e insediamenti strategici come definiti dall'art. 57 del D.L. 09/02/2012 n. 5
- gli impianti di distribuzione carburanti (con relativo stoccaggio)
Il Consiglio Provinciale, con Deliberazione n. 208-343478/2007 del 10/07/2007, come modificata dalla Deliberazione n. 51449/2013 del 25/02/2014, e dalla Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 43 del 28/07/2021, ha approvato il Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni metropolitane in materia di oli minerali e GPL.
Le istanze di autorizzazione e le altre comunicazioni, redatte seguendo la modulistica appositamente predisposta, dovranno essere trasmesse all'indirizzo PEC della Città metropolitana: protocollo@cert.cittametropolitana.torino.it.
Contatti:
Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale - Direzione Rifiuti, bonifiche e sicurezza dei siti produttivi
Ufficio "Impianti a rischio tecnologico e trasporto transfrontaliero di rifiuti"
Dirigente: Pier Franco Ariano
Responsabile Ufficio: Francesco Nannetti
Tel. 011 861.6797 / 7429 / 6864
E-mail: oli.minerali@cittametropolitana.torino.it