Rifiuti e Bonifiche

Bonifiche dei siti inquinati

Gli obiettivi strategici finalizzati alla conservazione del suolo ed al miglioramento della qualità e della attrattività del territorio metropolitano non possono prescindere dalla diffusione, accelerazione e razionalizzazione degli interventi bonifica e riqualificazione delle aree dismesse.

Il territorio della Città metropolitana di Torino è stato infatti caratterizzato da una importante presenza di attività industriali, in particolare connesse alle produzioni metallurgiche e meccaniche, sviluppatesi a partire dalla fine del XIX secolo, che hanno profondamente impattato sulla qualità delle matrici ambientali ed in particolare delle acque sotterranee, richiedendo particolari sforzi tecnici, amministrativi e finanziari per la gestione delle operazioni di risanamento e riqualificazione.

 

Mappa

Figura 1: Principali procedimenti di bonifica sul territorio della Citta’ Metropolitana di Torino

 


La Città Metropolitana di Torino riveste al proposito un ruolo centrale nella gestione degli interventi di bonifica; le competenze in materia di Messa in Sicurezza, Bonifica e Ripristino Ambientale dei siti inquinati (LL.RR 42/2000 e 44/2000, D.lgs 152/2006 e s.m.i.) riguardano in particolare le seguenti attività:

  • controllo e verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti;
  • certificazione finale dell'avvenuta bonifica;
  • supporto tecnico ai Comuni per le bonifiche di interesse comunale: pareri alle Conferenze dei servizi e comunicazioni inerenti le attività di controllo;
  • espressione del parere vincolante nell’ambito dei procedimenti di approvazione dei progetti di bonifica di competenza dei Comuni;
  • approvazione del progetto, sentito il parere dell'apposita conferenza dei servizi, ed autorizzazione degli interventi di bonifica e di messa in sicurezza che ricadono nel territorio di più comuni;
  • esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei soggetti obbligati nei casi in cui il sito inquinato ricada nel territorio di più comuni;
  • esercizio del potere sostitutivo nei confronti dei Comuni che non provvedono a realizzare gli interventi di messa in sicurezza, di bonifica e di ripristino ambientale;
  • valutazione e trasmissione alla Regione Piemonte delle richieste di finanziamento presentate dai Comuni nell’ambito della bonifica dei siti inquinati, con definizione delle priorità di intervento;
  • valutazione, insieme al Comune, delle autocertificazioni inerenti l’assenza di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione, in caso di evento potenzialmente inquinante;
  • esecuzione delle indagini ed attività istruttorie nell’ambito della approvazione dei progetti di bonifica, con il supporto di ARPA Piemonte;
  • esecuzione delle indagini per l’identificazione del responsabile dell’inquinamento;
  • diffida mediante ordinanza a provvedere agli interventi di bonifica, nel caso di segnalazione da parte dei soggetti pubblici di situazioni di inquinamento;
  • identificazione del soggetto responsabile dell’inquinamento, nel caso di notifica da parte di soggetti non responsabili;
  • realizzazione di strumenti di semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative.
  • aggiornamento dell’Anagrafe Regionale dei Siti Contaminati (ASCO)

    In attuazione a quanto previsto dalla normativa nazionale, la Regione Piemonte ha emanato le seguenti leggi regionali:

    • L.R. n. 42 del 7 aprile 2000 e successive
    • L.R. n. 9 del 23 aprile 2007
    • L.R. n. 3 dell’11 marzo 2015

    con le quali ha trasferito in capo ai comuni ed alle Province/Città metropolitana le competenze amministrative del procedimento di bonifica assegnate dalla normativa nazionale in capo alle Regioni.

     

    In ultimo con L.R. 11 marzo 2015 n. 3 la Regione Piemonte ha delegato ai Comuni la competenze relative alla gestione delle garanzie finanziare per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica a partire dall’entrata in vigore della legge.  Le Province e la Città metropolitana di Torino sono competenti per gli interventi di bonifica che ricadono sul territorio di più Comuni.

     



        Mappa

        Figura 2: Dettaglio procedimenti di bonifica nell’area torinese

         


        Bonifica di siti contaminati (D.Lgs. n. 152/2006 Parte IV del Titolo V)

        Con il termine “sito contaminato” si fa riferimento a quanto definito dall’art. 240 del D.Lgs.152/2006 e s.m.i.: “un sito nel quale i valori delle concentrazioni soglia di rischio (CSR), determinati con l'applicazione della procedura di analisi di rischio di cui all'Allegato 1 alla parte quarta del presente decreto sulla base dei risultati del piano di caratterizzazione, risultano superati”.

        Il D.Lgs. 152/06 e s.m.i. “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti dell’inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio “chi inquina paga”.

         

        Alla fine del 2022 il numero di siti inquinati inseriti nell’Anagrafe Regionale dei siti contaminati, relativi al territorio della Città Metropolitana di Torino, era pari a 896 così ripartiti:

        • 92 siti con interventi di bonifica (e/o messa in sicurezza permanente) certificati;
        • 314 siti chiusi con Messa in Sicurezza di Emergenza o usciti dalla procedura con Analisi di Rischio;
        • 490 siti con procedimento di bonifica in corso.

         


        Di seguito i link per poter accedere alle sezioni della pagina Bonifiche: